Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-07-2011, n. 27632 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 22 dicembre 2010 il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda avanzata da B.S., volta ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica della sentenza contumaciale pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal gup del locale Tribunale e, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza. Il giudice argomentava che le notifiche erano state correttamente eseguite ai sensi dell’art. 161 c.p.p., atteso che l’imputato non era stato reperito all’indirizzo eletto.

Sottolineava, inoltre, che gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento provavano che l’imputato comprendeva la lingua italiana.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, B., il quale formula le seguenti doglianze.

Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omessa traduzione nell’idioma conosciuto dall’imputato della sentenza e degli atti conseguenti, tenuto conto dell’assoluta genericità e insufficienza del richiamo operato dal giudice dell’esecuzione agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento che proverebbero la conoscenza della lingua italiana.

Lamenta, poi, violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, piuttosto che nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., previa emissione del decreto di irreperibilità.

Eccepisce, infine, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, considerato che l’imputato è venuto a conoscenza della sentenza di condanna pronunziata nei suoi confronti solo il 3 settembre 2010, allorquando ha richiesta il certificato del casellario giudiziario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, sussiste la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli – come, nel caso di specie, l’estratto contumaciale della sentenza – che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (Cass., sez. 1, 21 aprile 2010, n. 16807; sez. 1, 2 aprile 2002, n. 15745 in data 02.04.2002, Corasciuc; Cass., sez. 6, 12 aprile 2000, n. 8722, Carvajol).

Tanto premesso, è di tutta evidenza che non è fondato il ricorso, laddove lamenta la mancata traduzione nell’idioma conosciuto da B. dell’estratto contumaciale che, essendo atto processuale cui l’interessato non partecipa direttamente ed è destinato a consentire l’eventuale proposizione di impugnazione, non rientra tra quelli per i quali è prescritta la traduzione all’imputato che non comprende la lingua italiana (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2007, n. 5572, rv.

239495, Cass., sez. 1, 3 luglio 2008, n. 28595, rv. 240813; Cass., sez. 6, 21 ottobre 2008, n. 44101, rv. 242227; Cass., sez. 2, 9 gennaio 2009, n. 6084, rv. 243281).

Nel caso in esame, quindi, non si è verificata alcuna lesione dei diritti di difesa di B.S., nei cui confronti, atteso che si trattava di soggetto latitante, la notifica dell’estratto contumaciale è stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

La notificazione viene eseguita mediante consegna al difensore, che assume la veste di semplice consegnatario, oltre che nelle ipotesi di mancata elezione a fronte dell’invito rivolto, in occasione del primo contatto, dall’Autorità procedente, anche qualora divenga impossibile effettuare la notifica al domicilio legale determinato nel luogo della prima notificazione, e, infine, nell’ipotesi in cui vi sia stata una dichiarazione o elezione di domicilio, ma questa risulti insufficiente o inidonea.

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, con sintetica motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che, a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto da B., l’estratto contumaciale della sentenza è stato ritualmente notificato al difensore dell’imputato nel rispetto della sequenza procedimentale delineata dalla legge.

3. Fondato è, invece, l’ultimo motivo di ricorso.

Dalla Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale si evince che "l’impugnazione o l’opposizione tardiva" potevano essere proposte "solo dopo che il giudice dell’esecuzione avesse accertato l’esistenza del necessario presupposto", rectius l’esecutività solo apparente del titolo portato ad esecuzione.

Recependo nella sostanza la soluzione già fatta propria dal progetto preliminare del 1978 e prospettata in ambito giurisprudenziale, la Relazione al testo definitivo attribuiva all’art. 670 c.p.p., comma 2, "l’autonoma funzione dei due rimedi, che possono concorrere:

mentre in una sede si valuta l’esecutività del titolo al fine di giudicare se dar corso all’esecuzione o sospenderla, nell’altra la stessa valutazione è finalizzata all’accertamento dell’ammissibilità dell’impugnazione, senza che la prima decisione pregiudichi o condizioni la pronuncia del secondo giudice".

Dai lavori preparatori si evince che il legislatore riteneva irragionevole conferire a giudici diversi "l’esame concorrente della stessa questione" e non "riservare l’accertamento della esecutività stessa al giudice suo proprio", "essendo l’ammissibilità dell’impugnazione una mera conseguenza della non esecutività del titolo".

Il giudice adito ai sensi dell’art. 670 c.p.p., quindi, è chiamato a controllare la validità del titolo esecutivo sia sotto il profilo dell’esistenza del provvedimento da cui trae origine che sotto quello della sua esecutività e, in tal modo, compie una verifica che è logicamente pregiudiziale rispetto alla soluzione di ogni questione che può formare oggetto della sua competenza.

4. Sotto il vigore del codice previgente si contestava la possibilità di proporre la richiesta di restituzione nel termine unitamente all’impugnazione tardiva o all’incidente di esecuzione.

Si sottolineava, in particolare, l’incompatibilità logica delle due richieste. Colui che formula la domanda di restituzione nel termine si duole perchè alla conoscenza legale del provvedimento non è corrisposta la conoscenza effettiva, pur essendo state compiute, conformemente alla previsione normativa, tutte le attività previste per i momenti successivi alla pubblicazione della sentenza o all’emissione del decreto penale oppure perchè la conoscenza reale non ha coinciso con la possibilità concreta di esercitare l’impugnazione.

Colui che fa istanza affinchè sia dichiarata l’esecutività solo apparente della decisione in esecuzione o da eseguirsi, invece, si duole del fatto che le specifiche formalità, successive all’adozione del provvedimento, siano mancate o non siano state validamente compiute.

La richiesta ex art. 175 c.p.p. presuppone, quindi, in linea generale, che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, mentre la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento.

5. Con la introduzione nel nuovo codice di rito dell’art. 670 c.p.p., si è voluto mettere ordine nella materia dei rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine e, inoltre, definire le competenze del giudice dell’esecuzione e di quello dell’impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni al fine di dirimere alcune situazioni che, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dar luogo a sovrapposizioni di decisioni incidenti, direttamente o indirettamente, sullo stesso oggetto.

L’istanza formulata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. è configurata come logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale solo nel caso di rigetto della questione relativa alla non esecutività del titolo.

6. Tanto premesso il Collegio osserva che il giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente argomentato in ordine alla ritualità della notifica, avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 157 c.p.p., ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione nel termine, avanzata in via subordinata.

Ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 670 c.p.p., comma 2, secondo cui quando alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento s’accompagna la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il giudice dell’esecuzione decide su entrambe le istanze, la prima essendo logicamente e tecnicamente pregiudiziale alla seconda, che della valida formazione del titolo presuppone l’esistenza.

La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione limitata al controllo dell’esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell’esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l’imputato che può rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 1, 21 maggio 2009, n. 29363 del 21/05/2009; Sez. 1, 8 gennaio 2010, n. 5781).

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e il rinvio per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Livorno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Livorno.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *