T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-07-2011, n. 6435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerat:

– che con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Amministrazione ha negato la concessione di parcheggio riservato per invalido civile;

– che con unico mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell’art.21 della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere, deducendo che il provvedimento impugnato appare assolutamente privo di motivazione e che il generico richiamo "prestampato" ai criteri stabiliti dalla competente Commissione si appalesa apodittico e comunque ermetico;

ritenuto che la doglianza meriti accoglimento in quanto il richiamo generale ai criteri stabiliti dall’apposita Commissione non è idoneo ad esplicitare le specifiche ragioni del diniego, e si risolve in una tautologica petizione di principio;

ritenuto, in definitiva, che il ricorso meriti accoglimento; e che il provvedimento vada annullato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro.1000,00 in favore dei ricorrenti; e salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori e motivati provvedimento dell’Amministrazione sulla richiesta dei ricorrenti.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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