Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-07-2011, n. 27619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 16 luglio 2010 la Corte d’appello di Trento confermava la sentenza del locale Tribunale, in composizione monocratica, che, in data 11 gennaio 2010, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato M.M. colpevole dei reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e successive modifiche e D.Lgs. n. 286 del 1998, art, 6, così come modificato dalla L. 11 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. b), accertati rispettivamente il (OMISSIS) e, ritenuta la continuazione fra i reati, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di un anno e due giorni di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, il quale chiede la nuova valutazione della sua posizione.

Motivi della decisione

Il ricorso, pur se sinteticamente formulato, è fondato.

1. A seguito della sentenza del 28 aprile 2011 della Corte di giustizia europea, secondo cui gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 16 dicembre 2008/115/CE devono essere interpreti nel senso che essi ostano ad una normativa dello Stato membro, come quella oggetto del presente procedimento, che prevede l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme incriminatrici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter e 5 quater e successive modifiche (Sez. 1, 28 aprile 2011, sentenze nn. 1590, 1594, 1606 del 2011).

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice.

In relazione a fattispecie quale quella in esame, realizzata prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva, deve per conseguenza affermarsi che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *