T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-07-2011, n. 6484 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 1 febbraio 2011 e depositato il successivo 3 marzo, la parte istante, quale Istruttore di Vigilanza Cat. C, Posizione economica C2, in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Nemi, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’utile partecipazione alla procedura di mobilità esterna di cui all’art. 30, comma 2/bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo in possesso di tutti i titoli necessari.

Al riguardo, la signora Belardi Adalisa ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genzano di Roma, il quale ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché per difetto di interesse ad agire e mancata notifica al Comune di Nemi e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.

Preliminarmente occorre rilevare che allo stato degli atti non è possibile accertare l’esatto momento in cui si è perfezionata la notifica dei provvedimenti impugnati poiché non si conosce la data precisa della consegna delle due raccomandate alla ricorrente.

Stante il tempo trascorso tra la data indicata nel timbro postale impresso sulle rispettive raccomandate (2.12.2010) e la notifica del presente gravame (1.2.2011), che corrisponde a soli 61 giorni, non è possibile con certezza dichiarare la eccepita tardività del ricorso in esame.

Diversamente appare fondata l’eccezione di inammissibilità del giudizio instaurato poiché al riguardo è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario come affermato, tra l’altro, dal giudice amministrativo in primo e secondo grado (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2010 n. 8234, TAR Campania, Sede di Napoli, Sez. III, 27 ottobre 2010 n. 21821 e TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, 27 ottobre 2010 n. 3834).

Rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto l’istituto della mobilità esterna (trasferimento di un pubblico dipendente tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi) che si configura come cessione del contratto di lavoro; essa si verifica nel corso del rapporto e non appartiene a quelle vicende che l’art. 63 comma 4, d.lg. n. 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione amministrativa. Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra p.a., infatti, è un atto di gestione del rapporto e per tale ragione il relativo contenzioso rientra attualmente nella giurisdizione del giudice del lavoro. In questi casi ha luogo una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l’Amministrazione di provenienza e quella di destinazione e non si determina, quindi, la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma semplicemente la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente con continuità del suo contenuto.

Ciò premesso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiarando a tal fine inammissibile il giudizio in esame per difetto di giurisdizione del giudice adito, non avendo ragioni per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali citati.

Per la particolarità della vicenda, sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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