Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il p.m., deducendo vizio di motivazione, ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe che ha annullato la misura della custodia in carcere a carico di N.M. per partecipazione ad associazione mafiosa. Rileva come dallo stesso testo del provvedimento appaia che il N. ha ammesso di fornire informazioni al D.R., capo della cosca, circa le visite della polizia nel parco di cui era custode.

2. Il ricorso è fondato in quanto difetta di ogni ragionevolezza sostenere che le informazioni sui movimenti della polizia fossero date dal N. al latitante D.R. e a altri accoliti per l’esigenza di evitare che la moglie del capo venisse a sapere che nel parco abitava la sua amante e in base a questa spiegazione non tenere poi conto della chiamata di P.C. e di tutti i contatti e le telefonate che pure nel corpo dell’ordinanza sono citati e riportate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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