T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-07-2011, n. 6479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento del Comune di Roma- Municipio XVII- Sportello unico del commercio, n. 223 del 15.2.2010, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 1640 del 12.9.2001, concernente il posteggio nel mercato rionale di via Andrea Doria, box n. 254, per decadenza per inattività, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e dell’articolo 44 della L.R. Lazio n. 33 del 1999, in quanto, a seguito dei ripetuti accertamenti effettuati a decorrere dal 7.3.2009, sarebbe emerso che l’attività non è mai stata esercitata sin dall’apertura del nuovo mercato.

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato il detto provvedimento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998, dell’articolo 44 della L.R. Lazio n. 33 del 1999 e dell’articolo 24 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed eccesso di potere per carenza dei presupposti.

I verbali di accertamento sui quali si fonda il provvedimento impugnato – datati 7, 9 e 10 marzo, 17 aprile, 23 maggio, 17 settembre e 15 ottobre – non sarebbero idonei a sorreggere il provvedimento impugnato: in particolare, i primi tre sarebbero stati redatti in data anteriore all’inaugurazione ufficiale del nuovo mercato, intervenuta in data 11.3.2009, mentre il rapporto concessorio si sarebbe perfezionato soltanto con la sottoscrizione dinanzi al notaio della relativa convenzione in data 12.3.2009; gli altri verbali sarebbero stati redatti in forma eccessivamente stringata che non consentirebbe di comprendere in quale modo effettivamente sia stato svolto il sopralluogo e soprattutto in concreto cosa sia stato rilevato relativamente allo stato del box di cui trattasi e quindi da quali elementi sia stata tratta la deduzione della mancata utilizzazione del banco, tenuto conto, in particolare, del ridotto numero degli accessi effettuati (solo 7 nei 4 mesi rilevanti ai fini della dichiarazione di decadenza).

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998, dell’articolo 44 della L.R. Lazio n. 33 del 1999 e dell’articolo 24 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ed eccesso di potere per istruttoria insufficiente e travisamento dei fatti.

La ricorrente avrebbe avuto la possibilità di godere pienamente del proprio banco soltanto a decorrere dal dicembre 2009, ossia da quando l’ACEA, dando seguito alla sua richiesta di mesi prima, ha attivato l’elettricità.

Comunque, atteso che la stessa è titolare di due banchi vicini, ossia il box n. 254 del quale ci si interessa in questa sede, e del box n. 272, non avrebbe avuto alcun senso che la stessa avesse attivato l’uno e non invece l’altro, atteso che, comunque, l’attività di vendita poteva essere condotta da un solo soggetto per entrambi i banchi.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio in data 10.5.2010 ed ha depositato documentazione concernente la vicenda di cui trattasi in data 25.5.2010.

La ricorrente ha depositato una memoria integrativa, con la quale ha contro dedotto alla documentazione del comune, in data 14.6.2010 ed ulteriore documentazione in data 15.6.2010.

Con l’ordinanza n. 2629/2010 del 18.6.2010 (riformata in sede di appello con l’ordinanza del C.d.S., sez. V, n. 5321 del 24.11.2010) è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Il Comune di Roma con la memoria del 4.5.2010 ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

La ricorrente ha depositato in atti una prima memoria, in data 6.5.2011, con la quale ha ribadito quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e, una seconda, in data 16.5.2011, in replica alle difese comunali.

Alla pubblica udienza del 7.6.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbali di causa in atti.

Motivi della decisione

L’impugnato provvedimento di decadenza per inattività dell’autorizzazione amministrativa n. 1640 del 12.9.2001, concernente il posteggio nel mercato rionale di via Andrea Doria, box n. 254, è stato adottato ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e dell’articolo 44 della L.R. Lazio n. 33 del 1999, in quanto, a seguito dei ripetuti accertamenti effettuati a decorrere dal 7.3.2009, sarebbe emerso che l’attività non è mai stata esercitata da parte della ditta ricorrente sin dall’apertura del nuovo mercato.

L’articolo 29 del D. lgs. 31.3.1998, n. 114, rubricato "Sanzioni", dispone testualmente, per quanto di interesse in questa sede, che "… 4. L’autorizzazione è revocata:…

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;…".

L’articolo 44 della L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, rubricato "Revoca e sospensione dell’autorizzazione", dispone, a sua volta, testualmente che "1.L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore:…

c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare….".

Si premette che, secondo un principio che può ritenersi consolidato nella materia, la revoca a seguito di inattività protratta per il periodo normativamente previsto costituisce una decadenza ex lege che si pone quale atto dovuto di natura ricognitivodichiarativa, e che la stessa può essere evitata soltanto nella sussistenza delle ipotesi derogatorie specificatamente previste o con la concessione di una proroga a seguito di motivata richiesta inoltrata prima della scadenza del termine suddetto.

Accertata, pertanto, l’inattività dell’esercizio di commercio su area pubblica protrattasi per oltre quattro mesi, non sussistendo le cause giustificative previste dalla legge (malattia, gravidanza o servizio militare), si produce automaticamente la decadenza dell’autorizzazione e il conseguente obbligo vincolato per il comune di revocarla (T.A.R. LazioRoma, sez. II, 5 settembre 2003, n. 7456).

Nel caso di specie, dall’esame della documentazione in atti, emerge come gli accertamenti siano stati effettuati nel complessivo periodo 7.3.200915.10.2009, essendo successivamente stata notificata la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca in data 4.12.2009 che li richiama puntualmente. Si tratta, pertanto, di un complessivo arco temporale di circa 7 mesi nel quale sono stati effettuati 8 sopralluoghi (in data 7, 8, 9 e 10 marzo, in data 17 aprile 2009, 23 maggio 2009, 17 settembre 2009 e 15 ottobre 2009).

Ai fini che interessano assume valenza dirimente e, pertanto, assorbente la circostanza che, come comprovato in atti, per il banco di cui al box n. 254, il contratto per la fornitura elettrica è stato stipulato con ACEA nel mese di dicembre 2009 (con allaccio previsto per il giorno 22.12.2009), dopo che la società Nuovo Mercato Andrea Doria s.r.l., soltanto con la nota dell’11.6.2009, facendo seguito alla propria richiesta di allaccio multiplo di cui alla nota prot. n. 470168501 del 21.10.2008, ha comunicato ad ACEA la necessità della stipula del contratto e del conseguente allaccio per il box di interesse.

Ne consegue che – tenuto conto dell’ulteriore circostanza, comprovata in atti, che il disciplinare di esercizio che regola i rapporti tra il concessionario ed i titolari dei singoli box, subconcessionari, è stato sottoscritto dall’interessato in data 3.3.2009 e che si è perfezionato, con la sottoscrizione del concessionario, con la registrazione notarile, in data 12.3.2009 – alla indicata data dell’11.6.2009 (e fino al 22.12.2009), non si poteva ritenere che fosse decorso il termine di legge dei quattro mesi di inattività, non essendo questa imputabile alla ricorrente, da ritenersi impossibilitata ad esercitarvi la relativa attività di vendita in assenza della fornitura della corrente elettrica, che presuppone – ancora di più trattandosi della vendita di bibite – l’utilizzo dell’elettricità, ai fini, se non dell’illuminazione del box, almeno dell’alimentazione del registratore di cassa.

Per la detta assorbente considerazione, pertanto, il ricorso va accolto siccome fondato nel merito.

Tuttavia non può sottacersi che, alla luce della richiamata normativa, deve ritenersi che l’utilizzo del box all’interno del mercato, idoneo a scongiurare l’adozione di un provvedimento di revoca per decadenza della concessione di cui trattasi, non può se non essere quello direttamente ed immediatamente scaturente dalla tipologia della concessione rilasciata; nel caso di specie trattasi di un box interno ad un mercato rionale destinato alla vendita di prodotti alimentari.

E’ necessario, pertanto, che in tale box venga effettivamente e concretamente espletata la suddetta attività che presuppone la presenza di merce destinata alla vendita con l’indicazione del relativo prezzo, personale addetto alla vendita ed un registratore di cassa per la produzione dello scontrino; non si ritiene che l’utilizzo del box quale depositomagazzino di merci sia idoneo ad integrare l’utilizzo richiesto dalla normativa di settore nonché dal regolamento comunale nella materia.

Ragionando in modo diverso sarebbe, infatti, consentito a tutti coloro che si trovino nella titolarità di più box all’interno del mercato di utilizzarne soltanto uno per la vendita e di destinare, invece, l’altro, o gli altri, a magazzini o depositi, in tal modo, conseguentemente, vanificando tutta l’attività organizzatoria del mercato stesso, fondata su di un’articolazione per singole e diverse attività di vendita di beni eterogenei con riferimento anche alle relative superficie interessate.

Naturalmente l’attività di accertamento, ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza, deve essere effettuata in modo costante (che non vuole dire che per tutto il suddetto periodo il sopralluogo debba essere effettuato ogni giorno ma soltanto che debba avere una certa cadenza) in tutto l’arco temporale dei 4 mesi di cui alla normativa in precedenza richiamata ed i relativi verbali debbono riportare l’esatto stato dei luoghi dall’esame del quale sia stata dedotta l’inattività.

Nonostante la fondatezza del ricorso per le assorbenti considerazioni in precedenza riportate, si ritiene, tuttavia, attesa la peculiarità del caso di specie, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.

Contributo unificato refuso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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