Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27688 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Catanzaro in data 13.1.2011 ha confermato l’ordinanza di custodia carceraria emessa di GIP di Cosenza per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. (capo 1), legge armi (11), tentata estorsione aggravata in concorso (13, 15, 16 e 17), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (45).

2. Con ricorso personale P.G. denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine all’esistenza dell’associazione clan Bruni ed alla sua partecipazione allo stesso, perchè:

– su sei capi di imputazione, solo per tre (15, 16, 17) si parlerebbe di metodo mafioso, non indicato per il capo 45 (in materia di stupefacenti senza contestazione associativa) ed escluso dallo stesso Riesame per i capi 11 e 13;

– i reati fine contestatigli sarebbero pochi e limitati al periodo 2006 e 2007, a fronte della contestazione di essere uno dei ‘soggetti attivì di un’associazione ancora esistente nel 2010 al momento del suo arresto;

– nel decennio di indagine, il ricorrente non sarebbe mai stato ricollegato ad associazioni, tantomeno mafiose;

– dall’analisi dei singoli e pochi reati fine non emergerebbero elementi per la loro riconduzione ad attività oggettivamente associativa ed alla sua personale partecipazione (e qui il ricorrente spiega perchè gli elementi a suo carico per i singoli reati sarebbero inidonei, pag. 3-5 ricorso);

– non sussisterebbero esigenze cautelari, per l’epoca dei fatti e il ridimensionamento per l’esclusione dell’aggravante ex art. 7 in tre reati fine.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè i motivi sono generici e al tempo stesso diversi da quelli consentiti.

Essi infatti innanzitutto non si confrontano specificamente con quanto argomentato dal Tribunale, espressamente per ogni reato, dopo aver riportato i brani ritenuti più significativi delle fonti di prova utilizzate: pagg. 7 e 10, per il capo 13; 12-15 per il capo 15;

16, 22, 54 per il capo 16; 55, 63, 64, 72, 74, 78, 83, 84 per il capo 17; 102 e 103 per il capo 45; 105 e 117 per il capo 1. Il capo 11 era indicato in ricorso solo come caso di contraddittoria esclusione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (pag.5), l’inciso sulle dichiarazioni di C. essendo del tutto generico. in particolare, si deve allora rilevare che nonostante il provvedimento impugnato riporti intere pagine di mera trascrizione di atti di indagine (attività di polizia o conversazioni intercettate), tuttavia vi sono in esso specifici ed autonomi commenti di tale materiale probatorio, che da un lato rendono la motivazione non solo apparente, e dall’altro non sono oggetto di censure afferenti i soli vizi logici rilevanti in questa sede, tantomeno specificamente argomentati.

Il fatto che solo per alcuni reati sia stata ritenuta l’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, lungi dall’esser segno insuperabile di contraddittorietà dell’impianto motivazionale è attestazione di un approccio valutativo attento al caso specifico.

Sicchè, in definitiva, le deduzioni in ricorso si risolvono in critiche di merito al materiale probatorio utilizzato, volte alla – ancorchè nuovamente generica – sua rivalutazione, del tutto preclusa in sede di legittimità.

Sulle esigenze cautelari, infine, vi è motivazione specifica a pag.

118 e 119, con l’indicazione delle ragioni per le quali la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3 non è in concreto superata.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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