T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 6470 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Su domanda della dottoressa C.R.C., il Presidente della 3^ Sezione di questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n.17/2009: intimando all’Università telematica delle Scienze Umane "Nicolò Cusano" di pagare all’interessata, maggiorata di interessi moratori e spese di procedura, la somma di euro 1388,00.

La cennata Amministrazione ha proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento (del quale veniva, formalmente, chiesta la revoca): sostenendo, in estrema sintesi, che non vi fossero i presupposti per la sua adozione.

Resiste all’opposizione la (pretesa) creditrice: che, nel ribadire la fondatezza delle sue pretese, conclude – coerentemente – per il rigetto della stessa.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata che nessuna delle argomentazioni attoree è idonea a dimostrare che il provvedimento montorio in questione è stato erroneamente emanato.

Al riguardo; premesso che – nel mese di marzo del 2009 – alla dottoressa C. (il dato è incontroverso) non è stata corrisposta la retribuzione spettantele (in forza del decreto rettorale n. 103/2009) per l’opera da lei prestata (quale ricercatrice universitaria) in favore dell’opponente, si rileva come le tesi dell’"UNISU" (che fa leva, per giustificare il proprio comportamento omissivo, su di una presunta inosservanza della C. ai suoi obblighi di servizio) sia obiettivamente insostenibile.

Ed invero; anche a non voler considerare che tale inosservanza non ha costituito oggetto di alcuna sanzione disciplinare (ché, anzi, il relativo procedimento si è concluso con un decreto di archiviazione), non ci si può esimere dall’osservare che – nel nostro ordinamento positivo – il titolare di un diritto soggettivo (che assuma di aver, comunque, subìto una lesione dello stesso) può provvedere direttamente alla sua tutela nei soli casi (eccezionali: e, come tali, insuscettibili di applicazione analogica) previsti dalla legge.

E dunque; atteso che – nella circostanza – non ricorrevano certo le condizioni perché l’"UNISU" potesse giovarsi dell’" exceptio inadimpleti contractus": non foss’altro perché questa (che, com’è noto, costituisce uno dei rari casi di "autotutela privata" consentiti dall’ordinamento) è un’eccezione in senso sostanziale; che (cfr, sul punto, Cass., nn.1554/89, 3400/80 e 4219/79) può – pertanto – esser sollevata solo in giudizio (da parte di chi vi è convenuto: per la risoluzione o per l’adempimento di un contratto), il Collegio non può che rigettare l’opposizione di cui trattasi: e porre, conseguentemente, le spese del(la presente fase del) giudizio – liquidate come da dispositivo – a carico della proponente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

RIGETTA l’opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio indicato in epigrafe;

CONFERMA integralmente le disposizioni di cui consta tale provvedimento;

CONDANNA l’opponente al pagamento delle spese del(la presente fase del) giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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