Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27685 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata il epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria confermava la misura della custodia in carcere a carico di M.G. condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione.

2. Ricorre il M. il quale in primo luogo sostiene che in più punti il Tribunale ha travisato il senso della sentenza di condanna senza peraltro avvertire che proprio da essa poteva ricavarsi come si fosse dissolta l’associazione rispetto alla quale vi sarebbe stato un concorso esterno. Anzi si sarebbe dato per scontato un inesistente contatto del M. con l’ A., laddove invece la posizione del M. potrebbe definirsi quella di un partecipante esterno su partecipante esterno.

Ciò dimostrerebbe che si è raggiunta la prova della insussistenza di esigenze cautelari. Cosa del resto ricavabile anche dal comportamento tenuto dal ricorrente tra la liberazione e la condanna.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura dei passi rilevanti della lunga ordinanza impugnata si evince con sicurezza che la posizione del ricorrente, attinto da misura cautelare a seguito di condanna in primo grado, è stata valutata con precipuo riguardo all’operatività e alla nocività della cosca criminosa di riferimento, senza tenere nel debito conto che la posizione del soggetto in esame è quella di concorrente esterno e non di partecipe del sodalizio.

2. Si vuole in altri termini significare che, se è vero che anche nei confronti del concorrente esterno opera la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, occorre tuttavia tener presente che rispetto a un tale soggetto gli elementi che si richiedono per vincere una simile presunzione sono diversi da quelli richiesti per il partecipe del sodalizio.

Essi infatti non possono identificarsi con la rescissione definitiva del vincolo sociale (che in tesi è già insussistente) ma devono invece valutarsi in una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria. E ciò tenendo conto dell’attuale condotta di vita del condannato e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso.

3. In questo senso il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame e dare risposta adeguata alla prospettata mancanza di ogni attuale interesse del ricorrente a reieterare condotte di agevolazione della cosca e valutare ulteriormente se l’attività del condannato nel periodo di libertà escluda o meno un pericolo di fuga.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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