T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 6468 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento della ASL RM C con il quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione per cure fruite all’estero, in quanto il centro regionale di riferimento aveva ritenuto che l’intervento avrebbe potuto essere effettuato in qualsiasi centro chirurgico qualificato in Italia, formulando le seguenti censure:

violazione e falsa applicazione della legge n° 595 del 1985; del d.m. del 3111989; del d.m. del 2411990; del d.m. del 381991; eccesso di potere per difetto di istruttoria; assenza ed erroneità dei presupposti; carenza, insuffcienza ed erroneità della motivazione;

si è costituita l’ASL RM C contestando la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 1852011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’oggetto del presente ricorso è costituito dal provvedimento di diniego con il quale l’amministrazione ha escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a ricevere cure all’estero a spese del servizio sanitario nazionale.

Il D.M. 3111989 fissa i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero.

Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero sono erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli.

In base all’articolo 2 possono essere erogate le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all’art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

E’ considerata "prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia" la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure.

È considerata "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico la prestazione che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale".

La regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l’accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari – che legittimano l’autorizzazione al trasferimento per cure all’estero e l’erogazione del concorso nelle relative spese – e ogni altra valutazione di natura tecnicosanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all’estero, ad uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui all’art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini dei trasferimenti per cure all’estero disciplinati dal presente decreto, la denominazione di centro regionale di riferimento per la branca specialistica di competenza.

Il centro di riferimento deve valutare la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste, rappresentati, quindi ai sensi dell’art 2 dalla impossibilità di fruirle in Italia tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

Il centro di riferimento, inoltre, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il centro estero prescelto, può autorizzare, se richiesto, le prestazioni stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata motivazione.

Ai sensi dell’art 7, in caso di gravità ed urgenza, nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di riferimento, nel cui territorio è presente l’assistito, può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all’art. 4, le prestazioni all’estero, dandone tempestiva comunicazione all’unità sanitaria locale competente.

Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di "comprovata eccezionale gravità ed urgenza" ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all’estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all’unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso

Nel caso di specie, il centro regionale di riferimento ha espresso parere sfavorevole, in quanto l’intervento (resezione epatica estesa, resezione intestino, isterectomia e salpingosforectomia) poteva essere effettuato in qualsiasi centro qualificato italiano.

Tale valutazione, che appartiene alla discrezionalità tecnica della Amministrazione, può essere peraltro oggetto di sindacato giurisdizionale in quanto in contrasto con i presupposti di fatto.

In primo luogo, nel provvedimento non è stato fatto alcun riferimento al tempo di attesa per l’intervento in Italia, che pure è oggetto di valutazione secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art 2 del d.m. del 3111989. Come evidenziato, tale norma, infatti, fa riferimento altresì alla prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia, quando le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedano un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure.

Dalla motivazione del provvedimento non risulta alcuna valutazione dell’adeguatezza delle cure ottenibili fa in Italia in relazione alla particolarità del caso clinico, come previsto dal comma 4 dell’art 2 del d.m. 3112009.

Tale aspetto, nel caso di specie, in particolare, avrebbe comportato, altresì, la considerazione della circostanza che la paziente si trovava già all’estero. L’adeguatezza delle cure, pertanto, avrebbe dovuto essere valutata, anche, in relazione al tempo e alle modalità del viaggio di ritorno in Italia, alla luce della diagnosi effettuata all’estero (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 09 giugno 2009, n. 3546, che ha ritenuto illegittimo un provvedimento di diniego di rimborso, per difetto di istruttoria, in un caso di prestazioni sanitarie fruite all’estero, in cui eseguite le cure di primo impatto, non sarebbe stato possibile, senza porre in pericolo la vita del paziente o l’esito positivo delle cure, trasportarlo in Italia per proseguire l’itinerario terapeutico, tenuto conto che durante il trattamento chemioterapico e radiologico era ragionevole ritenere che le sue difese immunitarie fossero ridotte al minimo).

L’intervento è stato effettuato infatti in via d’urgenza all’estero.

Neppure è stata oggetto di valutazione, la circostanza, su cui si basa la domanda della ricorrente alla ASL, relativa alla sussistenza di una ipotesi di urgenza regolata, quindi, dall’art 7 del d.m. 3 novembre 1989.

Appare, dunque, evidente il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato che non fa riferimento né alla eventuale mancanza dei presupposti di urgenza, che avrebbero dovuto essere valutati anche in relazione al tipo di intervento, e alla circostanza di trovarsi già all’estero (possibilità di ritorno in Italia e esiti del viaggio), né all’adeguatezza delle cure, criterio anche questo da commisurare nel caso di specie, alla circostanza di trovarsi all’estero.

Ne deriva la illegittimità del provvedimento impugnato.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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