Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27683 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica D.D.A. presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre avverso l’ordinanza 9 luglio 2010 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria (che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere di C.R., emessa il 9 giugno 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, per il reato ex art. 416 bis cod. pen.), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati. 1.)la motivazione del Tribunale del riesame. Il Tribunale del riesame, dopo aver argomentato sulla sussistenza di un aggregato criminale riferibile alla famiglia C., ha concluso testualmente rilevando notevoli dubbi sulla individuazione dell’odierno indagato in R. "(OMISSIS)" o R. "(OMISSIS)" e, conseguentemente, sulla riferibilità delle condotte e del ruolo attribuito a tale soggetto all’odierno ricorrente.

Il Tribunale del riesame evidenzia che le conversazioni che in linea teorica sono di contenuto gravemente indiziario nei confronti dell’indagato sono: la conversazione del 20.12.2006 ore 19:21; la conversazione del 6.09.2007 ore 12:18.

L’ordinanza però precisa, in primo luogo, che il contenuto della prima conversazione appare parzialmente diverso nel brogliaccio di trascrizione di cui all’all. 62 informativa n. 112/346-2005 rispetto a quello riportato nell’ordinanza impugnata.

Nel brogliaccio, infatti, il R. dell’estorsione è indicato come "(OMISSIS)" e non "(OMISSIS)" ( B.: compare c’è (OMISSIS) che ha preso…è vicino a Ca.Mi.

… non hanno detto niente"), mentre nella seconda parte del dialogo -in cui la conversazione segue ad un commento su "compare Ciccio"- che verosimilmente è C.F. – ed ai figli di costui, ai quali si contesta di essere "ingordi", il tenore è il seguente:

B.: siete andati a comprare due escavatori uno appresso all’altro..ma..se:., se li incomincia a fare..ora ti volevo dire io… al posto di comprartene due..te ne compravi uno e dici " R. vedi che ci sono due giorni di lavoro vai a fartelo,.è giusto compare P.".

Manca quindi il richiamo al R. "(OMISSIS)", facendosi riferimento al solo prenome R..

Tanto precisato, secondo la ricostruzione fatta propria dal G.I.P. il R. (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)) cui si farebbe riferimento come l’autore dell’estorsione ai danni della ditta di Melito P.S. sarebbe l’odierno prevenuto ("… B.D.: compare c’è "(OMISSIS) che ha preso…incomp…è vicino a CA.Mi….incomp…non hanno detto niente…"; BU. P.: si ma non è uno… B.D.:…non hanno detto niente…l’ho saputo da altre cose…l’ho saputo da uno che è venuto da me..che è di la di Melito…deve fare un lavoro a Nocillari…loro sono andati… sotto.., sotto…Io hanno preso a questo…ora…voi altri il lavoro lo avete…avete il cemento…avete un sacco di cose lasciate…fateglielo fare…no…già lo hanno bloccato a quello…l’altra sera uno da me… sapete ho preso compare un lavoro a monte…mi hanno mandato imbasciata), evidentemente sulla base del collegamento tra il soggetto indicato come R. (cui si aggiunge il soprannome (OMISSIS) o (OMISSIS)) a cui si attribuisce la disponibilità del "cemento", richiamo, questo, che riconduce all’attività svolta dall’indagato nell’impresa denominata "EDILMAN DI CREAZZO GIUSEPPE E FRATELLI S.N.C.", ed il riferimento successivo alle "imbasciate" mandate dai C..

Sempre, secondo la prospettiva accusatoria, accolta dal G.I.P., sul presupposto, invero indimostrato, che R. "(OMISSIS)" sia l’odierno indagato, si è affermato che lo stesso riveste la carica di capo società dell’area di Melia e S. Roberto, investitura cui si era giunti per alzata di mano in una riunione cui avrebbe partecipato Bu.Pa.: tanto sarebbe evincibile dalla conversazione del 6.9.2007 ore 12,18.

Su tali considerazioni del G.I.P., il Tribunale ritiene di non condividere, sia la ricostruzione dei fatti, sia la stessa preliminare identificazione del ricorrente nella persona di cui si fa riferimento nelle due conversazioni appena indicate.

Per la gravata ordinanza infatti:

a) nel contesto delle indagini e in atti del procedimento. diversi dalle citate conversazioni (così come pure nel verbale di interrogatorio del prevenuto, laddove lo stesso, ha escluso di avere un qualunque soprannome) non vi sono riferimenti che inducano a ritenere che C.R. fosse noto con uno o entrambi tali appellativi, nè che il R. "(OMISSIS)" (o (OMISSIS)) e/o il R. "(OMISSIS)" siano la stessa persona e, che tale persona, in ogni caso, corrisponda l’indagato. b) inoltre se può essere convincente, anche se non adeguatamente dimostrato, il percorso logico seguito dal G.I.P. nella prima parte della citata conversazione del 20.12.2006 (collegamento tra il nome R. il riferimento al cemento e quindi all’attività del prevenuto e alle imbasciate dei C.), per converso, nessuna circostanza individualizzante con riferimento alla persona di C.R. può trarsi dal racconto fatto dal B. nella conversazione del 6.9.2007, alla nomina di R. "(OMISSIS)" quale capo società;

c) infine e tuttavia, ad escludere che l’odierno indagato sia il nominato "capo società" è proprio il contenuto dell’intercettazione del 15.9.2007 ore 12:04, progr. 11076, in cui B., conversando con Bu.Pa. nel parlare di "compare (OMISSIS)", ovverosia di C.F. fa uso delle seguenti precise espressioni (compare…compare (OMISSIS) non è cattivo…ai suoi figli cerca di tenerli lontano da tutti i discorsi…ma s. è, diciamo che è più intelligente.., è una persona intelligente…quello che è rustico è… P.. A questo punto l’interlocutore smette di riferirsi a P. facendo riferimento al figlio piccolo del C.:..il piccolo non c’è niente…non ne vuole sapere niente…no, non gli interessa niente…non ne vuole sapere niente…da quando è sposato specialmente sua moglie…quello è l’unico difetto che secondo me…a compare C. è P. sapete è testone) afferma che io stesso cerca di tenere i figli lontano "da tutti i discorsi", con evidente riferimento agli affari del territorio, alle spartizioni, alle problematiche con altri componenti del gruppo, ed ancora, proprio nel commentare le qualità ed i difetti dei figli, aggiunge, del tutto spontaneamente, che il minore dei figli "non ne vuole sapere niente..non gli interessa niente..ha quello che ha..ma non da quando si è sposato specialmente sua moglie";

d) tale ultima affermazione, che il G.I.P. ha ritenuto essere riferita a C.G. (poichè il riferimento a P. è immediatamente precedente alla frase di interesse) ed ha valutato positivamente per affermare l’estraneità dello stesso ai fatti per cui è causa, riguarda, invece. R., che è il più piccolo dei tre fratelli e quello che si è sposato più di recente rispetto agli altri germani, per come risulta dalla situazione di famiglia e dal certificato di matrimonio, rispettivamente del Comune di Scilla e di San Roberto, prodotti dalla difesa nel corso dell’udienza camerale.

Il Tribunale del riesame ha pertanto ritenuto che l’affermazione proveniente da persona intranea ad ambienti criminali ed in costanti ed attuali rapporti con la famiglia C., la cui significativa rilevanza è stata già apprezzata dal G.I.P., sebbene con riferimento a soggetto diverso, e l’assoluta incertezza circa l’identificazione dell’ indagato con il R. (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)) o il R. (OMISSIS) rendono più che concreti i dubbi avanzati dalla difesa in ordine alla sussistenza, allo stato, di un quadro indiziario "grave" a carico dell’istante: da ciò l’annullamento dell’ordinanza custodiate.

2.)i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione il Procuratore della Repubblica deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) – per la palese violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, e art. 273 c.p.p., comma 1 bis.

Nella specie l’errore consisterebbe nel richiamo, operato dal Tribunale Distrettuale della Libertà a pagina 12 della motivazione, alla necessità del riscontro individualizzante in relazione al contenuto del racconto, relativo a C.R., operato da B.D., nel corso della conversazione del 06 settembre 2007, nella quale il B. attribuisce al C. la carica di Capo-società del locale di Melia di Scilla.

Con un secondo motivo il ricorrente, richiamate le regole sul travisamento della prova, lamenta che il provvedimento impugnato sia caratterizzato da un insieme di argomentazioni motivazionali di chiusura, sostenute da elementi fattuali diversi (in quanto solo parzialmente analizzati), da quelli acquisiti agli atti, oltre che non aderenti alle risultanze probatorie emergenti dalla stessa ordinanza, il cui portato accusatorio è stato inspiegabilmente stravolto.

A tal fine il ricorrente (pagg-7-15) riprende interi brani dell’ordinanza del G.I.P. per evidenziare il vizio dell’operazione interpretativa e valutativa del Tribunale del riesame, che sarebbe palesemente viziata dall’aver omesso di valutare, per tale via travisando la complessiva prova a disposizione, il decisivo portato della conversazione intercettata in data 15 settembre 2007, alle ore 12.04, nella parte in cui B.D. e BU.Pa., soggetti organicamente inseriti nell’organizzazione di tipo mafioso oggetto di provvedimento cautelare personale, si soffermano sulla figura di C.R., detto " R. (OMISSIS)".

Evidenzia il ricorso che nella conversazione, valutata solo in parte dal Tribunale del riesame, ad un certo punto, i due interlocutori riferiscono in ordine ad un danneggiamento, mediante esplosione di colpi d’arma da fuoco, effettuato in danno di un’autovettura che, dal contesto del discorso, risultava di proprietà di C.U. F. (padre di C.R.) o di qualcuno appartenente al nucleo familiare dello stesso, attesi gli espliciti riferimenti che venivano fatti all’indirizzo dei figli di quest’ultimo, ovvero a G. e R., entrambi generalizzati nel corpo dell’informativa.

In conclusione: l’identificazione del " R.", oltre che dal soprannome "mazzetta", già emerso nel corso di una conversazione registrata in data 20 dicembre 2006 (progr. 1466 All. 61), allorquando gli stessi interlocutori riferivano in merito ad alcune minacce, perpetrate nei confronti di una ditta di Melito Porto Salvo, che aveva intrapreso l’esecuzione di alcuni lavori in località Melia di Scilla, è desumibile anche dal contesto di una frase pronunciata dal B. – non presa in considerazione dal Tribunale Distrettuale della Libertà nel provvedimento che si impugna -, allorquando riferiva di lavori che poteva eseguire " R. (OMISSIS)": "….quando sono andati a comprare un secondo escavatore, gli ho detto io "compare P…. devo andare a togliermi dalle mani cinquanta, sessantamila Euro eh" … cioè io volevo che mi diceva "compare Mi. c’è R. "(OMISSIS)" che ce l’ha, gli facciamo fare a lui un mese di lavoro"… giusto?" (in effetti, C.R., unitamente ai fratelli G., nato a (OMISSIS), e S., nato a (OMISSIS), è titolare dell’impresa denominata Edilman di Creazzo Giuseppe e fratelli snc".

Tanto premesso in ordine al provvedimento impugnato ed alla ricostruzione dei fatti, ritiene la Corte che l’impugnazione non sia accoglibile.

Il ricorso della parte pubblica, infatti, tra due "ipotesi equiprobabili", tende infatti ad accreditare in termini di maggior credibilità e ragionevolezza, il costrutto ipotetico che appare in linea e conforme all’assunto accusatorio.

Peraltro in tale operazione, che finisce con l’essere una rielaborazione degli esiti valutativi delle emergenze processuali, il ricorrente vuoi sostituire il proprio apprezzamento di parte, (pubblica) delle risultanze processuali, alle diverse argomentazioni sviluppate dal giudice cautelare, così imponendo alla Corte un inammissibile giudizio sul merito dell’accusa e sul tema della affidabilità dei testi persone offese.

Operazione questa senza possibile utile esito, considerata la presenza di una decisione che, nel suo complesso, rende congrua giustificazione della diversa scelta operata, in un contesto di dinamiche di azioni e relazioni, tra le parti della vicenda, che rimane pur sempre condizionato dall’assoluta incertezza circa l’identificazione dell’ indagato con il R. (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)) o il R. (OMISSIS).

Il controllo di legittimità esigibile da questa Corte è infatti circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia o meno rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, la cui contestuale ed integrata presenza rende l’atto insindacabile:

1) l’esposizione coerente e completa delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza, nel testo dell’esposizione, di illogicità evidenti ed idonee a creare insuperabili linee di incongruenza delle argomentazioni utilizzate rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr.: Cass. pen. sez. 4, 2050/1996 Rv. 206104, Marseglia).

Per concludere, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è accoglibile soltanto se prospetta e sviluppa, in termini consequenziali, violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche -come avvenuto nella specie- quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e/o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008 Rv.241997, Pagliaro Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv.

237012).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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