T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 6464 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente ha partecipato alla gara, suddivisa in n.35 lotti, indetta dall’intimata T. spa per l’affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali, dalla quale è stata successivamente esclusa " in quanto è stata accertata in capo all’impresa ausiliaria CEIAS spa – sia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (27.1.2009) che a quella per la presentazione delle offerte (30.04.2009) la sussistenza delle cause ostative di cui all’art.38, comma 1, lett.i) e lett.h) del D.lgvo n.163/2006 e, pertanto – considerato quanto previsto dall’art.49, comma 2, lett.h) – l’inammissibilità dell’avvalimento prestato, con conseguente difetto dei requisiti di partecipazione in capo a codesta Società".

Avendo la stazione comunicato all’intimata Autorità che Euroserivizi srl e CEIAS spa avevano reso false dichiarazioni relativamente all’autocertificazione di attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale ex art.38, comma 1, lett.i) del D.lgvo n.163/2006 nell’ambito della citata gara, quest’ultima ha attivato il procedimento, in contraddittorio con la società ricorrente, per l’iscrizione nel Casellario informatico della citata segnalazione, conclusosi con la gravata determinazione consiliare con cui è stata disposta l’iscrizione nel predetto casellario della seguente annotazione: " La società appaltante T. spa ha comunicato di aver escluso l’operatore economico E. srl dalle procedure negoziate per l’affidamento dei Servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di T…. per aver reso dichiarazione mendace circa la propria regolarità contributiva ex art.38, comma 1, lett.i) del d.lgvo n.163/2006. La certificazione DURC n.9581/288 del 18.3.2010 emessa dallo Sportello Unico Previdenziale della sede INAIL di Bari accerta la posizione irregolare nei versamenti INPS alla data della dichiarazione sostitutiva. La presente annotazione determina la sospensione annuale della partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento: tale periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell’annotazione".

Avverso la contestata annotazione sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.6, 38 e 48 del D.lgvo n.163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del DPR n.34/2000. Violazione dell’art.45, comma 2, della Direttiva n.2004/18/CE. Eccesso di potere. carenza e/o erroneità dei presupposti – Difetto di istruttoria e di motivazione;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.6, 38 e 48 del D.lgvo n.163/2006. Violazione e falsa applicazione del DPR n.34/2000. Violazione della determinazione dell’AVCP n.1/2008. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Carenza assoluta e/o erroneità dei presupposti – Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Illogicità.

Si è costituita l’intimata Autorità contestando la fondatezza delle dedotte doglianze chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato la determinazione consiliare dell’intimata Autorità, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta l’iscrizione nel Casellario informatico della seguente annotazione:

" La società appaltante T. spa ha comunicato di aver escluso l’operatore economico E. srl dalle procedure negoziate per l’affidamento dei Servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di T…. per aver reso dichiarazione mendace circa la propria regolarità contributiva ex art.38, comma 1, lett.i) del d.lgvo n.163/2006. La certificazione DURC n.9581/288 del 18.3.2010 emessa dallo Sportello Unico Previdenziale della sede INAIL di Bari accerta la posizione irregolare nei versamenti INPS alla data della dichiarazione sostitutiva. La presente annotazione determina la sospensione annuale della partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento: tale periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell’annotazione".

Con il primo motivo di doglianza è stata fondatamente contestata la sussistenza del presunto mendacio sul presupposto che:

a) per accertare la sussistenza di una dichiarazione mendace occorre far riferimento alla situazione sussistente alla data in cui la suddetta dichiarazione è stata resa;

b) nella fattispecie in esame alla data in cui è stata resa la dichiarazione ritenuta mendace (27.1.2009) la ricorrente era in regola con i versamenti contributivi, come si evince chiaramente dal DURC datato 27/5/2009 in cui è attestato che E. alla data del 4.2.2009 risultava in regola;

c) il DURC acquisito dalla stazione appaltante e datato marzo 2010 affermava che l’odierna istante alla data del 27.1.2009 non risultava in regola a causa di debiti derivanti da note di rettifica dell’8 novembre 2009;

d) trattandosi di eventi successivi di ben 10 mesi alla data del 27.1.2009 è palese che tali eventi non potevano in alcun modo essere conosciuti dalla società ricorrente alla data in cui aveva presentato la propria autocertificazione, e, conseguentemente, tale circostanza esclude in radice la sussistenza di una dichiarazione mendace.

La fondatezza di tale conclusione non risulta in alcun modo pregiudicata dall’argomentazione dell’Autorità secondo cui il DURC prodotto dalla società ricorrente si riferiva ad una data diversa (4.2.2009) rispetto a quella in cui era stata resa la dichiarazione sospettata di mendacio (27.1.2009).

A tal fine è sufficiente richiamare le ampie argomentazioni ricorsuali, già evidenziate nell’ambito del procedimento davanti all’Autorità e da quest’ultima stranamente ignorate, secondo le quali l’asserita regolarità contributiva alla data del 4.2.2009 doveva per forza sussistere anche alla data del 27.1.2009, atteso che:

a) gli artt. 17 e 18 del d.lgvo n.241/1997 dispongono che il versamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza;

b) l’art.5 del DM 24.10.2007 recante " requisiti di regolarità contributiva" stabilisce che la regolarità contributiva è attestata dagli Istituti Previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

I) correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici;

II) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti Previdenziali come dovuti;

III) inesistenza di inadempimenti in atti.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il primo motivo di doglianza con cui è stata contestata la sussistenza di una dichiarazione mendace è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento delle altre due doglianze dedotte.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 627 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata annotazione.

Condanna la resistente Autorità al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 (Euro cinquemila)

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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