Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27681 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In accoglimento dell’appello del p.m. il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di M.C. indagato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. Ricorre il M. che rileva come il compendio indiziario a suo carico sia costituito da un’unica conversazione tra presenti che lo vede interlocutore insieme a I.M.. Ora, pure ammesso che in questa conversazione il M. comprenda la strategia dell’interlocutore, tanto non dimostrerebbe affatto la sua partecipazione al sodalizio. Il GIP infatti aveva rigettato la richiesta del p.m. ritenendo che il ricorrente fosse solo un recettore passivo delle confidenze dello I.. E la frase del M. che il Tribunale ha ritenuta significativa ai fini di una partecipazione al sodalizio è frutto di un’interpretazione erronea.

Tanto più che il Tribunale avrebbe dovuto suffragare una stabile attività di supporto da parte del ricorrente secondo quanto addebitato nel capo di incolpazione.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile per risolversi nella prospettazione di una tesi alternativa a quella adottata dal Tribunale del riesame, il quale dal dialogo in questione ricava gravi indizi di un inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso.

Di tale conclusione non tenta nemmeno di confutare la intrinseca logicità, ma essa viene contrastata con una diversa lettura degli atti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo – Motivi della decisione

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