T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-07-2011, n. 6481 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferiscono i ricorrenti, di avere frequentato le diverse scuole di specializzazione post universitarie, conformi alla normativa di cui al D.P.R. n.162 del 10 marzo 1982 per il periodo dall’a.a. 1983/84 all’a.a. 1990/91; di avere presentato domanda di corresponsione di una borsa di studio, ai sensi del D.M. 14/2/2000 che prevede il riconoscimento della suddetta corresponsione in attuazione della Direttiva n° 82/76/ CEE recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 257/91 e che in data 6/6/ 2002 la stessa domanda veniva rigettata sul rilievo che la corresponsione della borsa si rendeva riconoscibile " esclusivamente ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina nel periodo 1983/1991 destinatari delle sentenze, passate in giudicato, del T.A.R. Lazio (Sez I bis) n° 601/93, n° 279/94, n° 280/94, n° 281/94, n° 282/94, n° 283/94, nonché per intervenuta prescrizione del relativo diritto.

Avverso il diniego di cui al suindicati provvedimenti, deducono gli istanti, con il presente ricorso avente ad oggetto le stesse note e gli altri atti indicati nella epigrafe:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2,3E 7DELLA DIRETTIVA 75/363/CEE, COSì COME MODIFICATI DALL’ART.10 E 12 DELLA DIRETTIVA 82/76/CEE, ANCHE ALLA LUCE DI QUANTO SANCITO DALLA SENTENZA 25 FEBBRAIO 1999- CAUSA C.131/97. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETà, ILLOGICITà E DISPARITA" DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.

Rappresentano che il recepimento delle sopraindicate direttive comunitarie è avvenuto soltanto a decorrere dagli anni 1991/1992, escludendo in tal modo i medici ammessi alle Scuole di Specializzazione negli anni accademici precedenti, per i quali si sarebbe dovuto applicare la normativa precedente, e tanto, in violazione delle Sentenze della Corte di giustizia CEE 25.2.1999 (C131/97) e 3.10.2000 (C371/97 Corte di Giustizia n° 374/91).

Tale diversità di regime non è conforme alla stessa normativa comunitaria che ha inteso disciplinare in maniera uniforme la materia delle specializzazioni senza discriminazione tra corsi iniziati e svolti a partire dal 1983 e quelli di futura attivazione.

Vi sarebbe grave disparità di trattamento, dato che l’art.11 L.370/1999 – su cui si fondano i provvedimenti di diniego impugnati – consente la possibilità di richiedere la borsa di studio esclusivamente agli specializzandi dall’a.a.1983/84 all’a.a. 1990/91 destinatari delle citate sentenze della I sezione del TAR Lazio, trascurando che il carattere generale ed astratto dei provvedimenti annullati dalle sentenze medesime, implicava l’efficacia "erga omnes" del giudicato di annullamento;.

Invoca, all’uopo, la immediata e diretta applicabilità delle stesse direttive comunitarie indipendentemente dalla loro recezione negli ordinamenti nazionali.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO AGGIUNTO ALLA DIRETTIVA 75/363/CEE DALL’ART. 13 DELLA DIRETTIVA 82/76/CEE AVENTE AD OGGETTO "CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE A TEMPO PIENO E DELLA FORMAZIONE A TEMPO RIDOTTO DEI MEDICI SPECIALISTI". VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO SU QUELLO INTERNO INCOMPATIBILE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA" E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

L’art.11 della L. 370/1999 e il D.M. applicativo 14.2.2000 risultano in contrasto con la normativa comunitaria anche nella parte in cui subordinano il riconoscimento della borsa di studio al mancato svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi attività liberoprofessionale esterna alla struttura in cui tale corso viene svolto e alla mancanza di qualsiasi rapporto anche convenzionale o precario con il SSN, nonché al conseguimento di altra borsa di studio, a prescindere da suo importo, dal soggetto erogatore e dal titolo per cui sia stata corrisposta, trascurando che le caratteristiche genericamente fissate a livello comunitario, non appaiono incompatibili con qualsiasi tipo di attività extrascolastica e comunque ai medici specializzandi nel periodo 1983/1991 non risultava imposto alcun divieto in tal senso. Comunque i ricorrenti hanno tutti autocertificato di avere frequentato a tempo pieno, per l’intera durata legale e secondo gli orari stabiliti da ciascun istituto, le scuole di specializzazione alle quali erano iscritti e quindi l’attività doveva essere remunerata senza deroghe.

3ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 2948 N.4 C.C.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Con tale mezzo i ricorrenti contestano la intervenuta prescrizione quinquennale invocata nei provvedimenti impugnati, sostenendo per un verso che non è precisato da quale data essa avesse iniziato a decorrere e dall’altro che nella specie dovrebbe applicarsi la prescrizione ordinaria (decennale) in quanto la remunerazione dei periodi di formazione non ha natura retributiva ma indennitaria, la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia determinato dalla legge o da un concreto atto amministrativo di riconoscimento del diritto, tanto più che solo a seguito dell’art.11 della legge n.370 del 1999 i ricorrenti sono stati in condizione di richiedere il pagamento con l’individuazione del soggetto debitore (M.U.RS.T.) e della misura di tale pagamento.

4- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO.ECCESSO DI POTERE PERINGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITA" DI TRATTAMENTO.

Secondo i provvedimenti impugnati, la specializzazione conseguita dai ricorrenti " non rientra tra quelle CEE, per le quali la direttiva 82/76/CEE prevede una adeguata remunerazione", ossia tra le specializzazioni mediche comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essi né tra quelle indicate dal D.M. 31.10.1991 e successive modificazioni.

Secondo i ricorrenti invece si tratta di specializzazioni mediche solo nominalmente differenti da quelle previste in sede comunitaria e la cui equipollenza a queste ultime è stata riconosciuta ad altri fini dallo Stato italiano(partecipazione ai concorsi).

5- In subordine, viene, comunque, rilevata la sussistenza del diritto dei ricorrenti di ottenere il risarcimento del danno conseguente dalla omessa ottemperanza dello Stato Italiano all’obbligo imposto dalla normativa comunitaria, in forza della quale gli Stati membri debbono adottare tutte le misure per l’esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal Diritto Comunitario ed in caso di violazione di tale obbligo è riconosciuto il diritto (nel concorso delle condizioni che lo consentono, e che derivi dalla scorretta o tardiva trasposizione di una direttiva comunitaria nell’ordinamento interno) al risarcimento del danno da liquidarsi nell’importo forfettario stabilito dalla legge n.370/1999 nella somma di lire 13 milioni per ogni anno di frequenza, salvo gli ulteriori importi che il giudice ritiene di riconoscere secondo le indicazioni di cui al punto 53 della sentenza della Corte di giustizia del 25.2.1999.

Con successiva memoria, i ricorrenti, ferma la possibilità di proseguire il giudizio dinanzi al giudice fornito di giurisdizione nel caso in cui questo Tribunale se ne dichiari sfornito per la presente controversia, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e Ricerca Scientifica, che con memoria datata 5 maggio 2011 ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo giusta sentenze n.9147/2009 e 4547/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con successiva memoria, i ricorrenti, ferma la possibilità di proseguire il giudizio dinanzi al giudice fornito di giurisdizione nel caso in cui questo Tribunale se ne dichiari sfornito per la presente controversia, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Al riguardo, rileva il Collegio nel complessivo quadro delle istanze giudiziali rivolte al giudice amministrativo che non appare configurarsi la conoscibilità della domanda dei ricorrenti dal giudice dalla stessa attualmente adito.

E’ stato già affermato (vedasi in particolare Cass. SS.UU. 28/11/2007 n. 24665) che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’azione proposta da un laureato in medicina ammesso a scuola di specializzazione volta ad ottenere il pagamento di una adeguata borsa di studio per la frequenza di detta scuola.

Viene appositamente ritenuto, nella sopraindicata sentenza delle SS.UU., che la pretesa azionata ha comunque natura e consistenza di diritto soggettivo.

Non può operarsi, a risoluzione della questione sulla tutela giurisdizionale riconoscibile, una distinzione ripartitiva della giurisdizione solo basata in ragione delle diverse ipotesi di una domanda fatta valere in giudizio a titolo risarcitorio in cui dovrebbe individuarsi inequivocabilmente la giurisdizione del giudice ordinario,ovvero di quelle invece proposte avverso disconoscimenti in atto in sede amministrativa del diritto alla attribuzione del compenso spettante ai medici specializzandi.

Ciò perché "…con la domanda formulata dall’originario ricorrente comunque qualificata (e cioè quale pretesa fondata su una applicazione retroattiva del D.Lg.vo n. 257 del 1991, ovvero sull’obbligo dello Stato di risarcire il danno…. (conseguente alla ritardata trasposizione nell’ordinamento italianon.d.e.) è stato fatto valere in ogni caso un diritto soggettivo… "(Cfr. stessa SS.UU. 24665/2007)).

In ordine alla attuale pretesa della ricorrente di ottenere la corresponsione dei compensi di cui trattasi mentre va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, vanno comunque fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della relativa domanda giudiziale mai compromissibili, in forza della regola della " translatio judicii " ad opera di declaratorie di difetto di giurisdizione da parte del giudice adito.

Quanto sopra, subordinatamente all’obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi al competente giudice ordinario, per la quale viene stabilito il termine perentorio di mesi sei decorrenti dalla comunicazione, a cura della Segreteria della presente sentenza.

Per quanto concerne le spese del presente giudizio si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia di cui al ricorso (e all’atto di motivi aggiunti) indicato in epigrafe.

Dichiara salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda subordinatamente alle prosecuzione del giudizio che dovrà essere riassunto nei termini e presso il giudice in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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