T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-07-2011, n. 6463 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente laureato in ingegneria meccanica, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 3/5/1999 n. 124 per il conseguimento della abilitazione nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, partecipava al corso indetto con Ordinanza Ministeriale 153 del 15/6/1999 e conseguiva la abilitazione nella classe A020 (Discipline Meccaniche e Tecnologia).

Rappresenta lo stesso che:

a) nel marzo 2000 presentava domanda di partecipazione anche al corso abilitante indetto con O.M. 33 del 7/2/2000 per la classe A049 (Matematica e Fisica) ma non conseguiva la relativa abilitazione avendo nel frattempo superato il concorso ordinario a cattedra per la medesima classe di concorso;

b) che con O.M. n. 1 del 2/1/2001 veniva indetta nuova sessione riservata di esami di abilitazione (o idoneità all’insegnamento) in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 co. 6 bis della legge 27/10/2006 n. 306 sicchè, essendo in possesso dei requisiti richiesti presentava apposita domanda di ammissione per la classe di concorso A071 (Tecnologia e Disegno Tecnico);

c) che tuttavia con provvedimento del Provveditore agli Studi di Isernia n. 1805 di prot. del 18/5/2001 è stato escluso dalla stessa sessione riservata ma che, in esito a sua istanza del 28/5/2001 veniva disposta la riammissione "con riserva" al corso di cui trattasi con provvedimenti nn. 3626 e 3763 del 5/6/2001 dello stesso Provveditore;

d) che tuttavia avendo la Direzione Gen. Pers. della scuola e dell’amm.ne con atto n. 1235 del 14/6/2001 precisato che al corso abilitante indetto con la O.M. n. 1/2001 non potevano partecipare i candidati che già avevano partecipato ai corsi attivati ai sensi dell’O.M. 153/1999 e della O.M. 202/1999 o della O.M. 33/2000 e sostenuto l’esame finale e che inoltre la esclusione dalla partecipazione era da disporsi anche se il candidato avesse partecipato ad un solo corso anche se per posto di ruolo diverso o per classe di concorso diversa, il Provveditore agli Studi di Isernia giusto richiamo alla stessa nota ministeriale, ha disposto la sua esclusione dal corso abilitante indetto con O.M. 1/2001.

Tale provvedimento è stato impugnato unitamente alla suindicata nota ministeriale n. 1235 del 14/6/2001 sulla base dei seguenti motivi:

I) Omessa comunicazione avvio del procedimento in violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990;

II) Difetto di motivazione non essendo indicate le ragioni del diniego opposto al ricorrente che appare adottato sulla base di un parere incentrato sull’avvenuto conseguimento di precedente abilitazione a seguito di concorso riservato.

In "note" presentate in vista della odierna udienza di trattazione del ricorso rappresenta l’attuale istante che il TAR del Molise, presso cui il ricorso era stato originariamente presentato, con Ordinanza n. 325/2001 ha ritenuto fondate le ragioni dedotte dallo stesso ricorrente e dichiarato il suo diritto a frequentare il corso ed a conseguire l’abilitazione riservata per la classe di concorso A071 (Tecnologia e Disegno Tecnico).

In seguito alla citata statuizione del TAR Molise riferisce l’istante che ha frequentato (con riserva) il corso ed ha conseguito l’abilitazione nella suddetta materia (sempre con riserva) e che tale riserva è stata apposta dall’Amministrazione perché la questione risultava ancora "sub iudice".

Rappresenta di aver comunque interesse alla pronuncia di merito sulla questione in giudizio riversata onde ottenere l’inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie permanenti (oggi graduatorie ad esaurimento) per la classe di concorso A071 atteso che in tale graduatoria risulta inserito con riserva (v. lettera R apposta lateralmente al suo nominativo).

Tanto premesso rileva il Collegio, in relazione alla pretesa del ricorrente sulla quale lo stesso ha manifestato il suo attuale interesse con la indicazione delle graduatorie in cui risulta collocato con riserva, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1630 del 26/3/2004 della VI Sezione ha ritenuto fondate le ragioni di ricorrenti che (come l’attuale istante) avevano partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione indetta ai sensi dell’art. 1 co. 2 della O.M. 1/2001 e che avevano frequentato il corso, sostenuto e superato l’esame finale e conseguito l’abilitazione, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale, ritenendo non ammissibile la loro partecipazione alla sessione riservata in quanto già in possesso di una abilitazione conseguita in altra sessione riservata, anche se per una classe di concorso diversa, li aveva esclusi considerando non valida la conseguita abilitazione.

Tale esclusione ha costituito infatti oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato che ha rilevato che nessun tipo di esclusione è prevista né dalla normativa scolastica né dall’ordinanza ministeriale regolatrice della procedura.

E’ stato precisato in sede di disamina della stessa disposizione raccordata con il tenore complessivo della Ordinanza in questione nonché con le norme (costituzionali e legislative che interessano la materia) che non è dato ravvisare, in tale contesto regolamentativo, una volontà diretta ad escludere dalla procedura i soggetti abilitati per altra classe di concorso in virtù del positivo esito di pregressa sessione riservata (cfr. in termini stessa sentenza n. 1630/04).

Non è stata tuttavia la sola mancanza di un dato testuale chiaramente ostativo ad indurre nella formulazione di conclusioni giurisprudenziali di identico tenore (oltre alla citata n. 1630/2004 sono rinvenibili altre decisioni: cfr. C.d.S. Sez. VI 21/3/2005 n. 1123 e 21/5/2007 n. 2544).

Vanno poste nella dovuta evidenza le considerazioni, in chiave esegetica, anche di ordine extratestuale che hanno chiarito che non è dato rinvenire una valida ragione per l’esclusione di chi pur essendo abilitato all’insegnamento di una materia intenda conseguire il titolo per insegnarne un’altra, in relazione alla quale ritiene di avere maggiore propensione o, più semplicemente, si profilano migliori prospettive occupazionali (cfr. sempre la più volte menzionata sent. n. 1630/04).

Poiché l’attuale ricorrente ha impugnato la O.M. 1/01 "in parte qua" tale impugnativa non si rende dunque necessaria sulla base di una corretta interpretazione della relativa disposizione.

Deve infatti ritenersi che ai sensi dell’art. 2 comma 3 Ord Min. n. 1 del 2001 il possesso di una abilitazione all’insegnamento non costituisce causa ostativa alla partecipazione a una ulteriore sessione riservata se l’istanza di partecipazione è diretta al conseguimento dell’abilitazione per classe di concorso diversa (C.d.S. VI 21/5/2007 n. 2544) sempre, beninteso, con il possesso dei titoli all’uopo necessari.

Tali conclusioni consentono l’accoglimento del ricorso restando assorbite le ulteriori censure nello stesso svolte.

Il ricorso va dunque accolto nella parte concernente i provvedimenti di non ammissione del ricorrente alla sessione riservata di abilitazione per la classe A071 (Tecnologia e Disegno Tecnico) che vanno perciò annullati per tutti gli effetti che conseguono anche in riferimento alle graduatorie ad esaurimento nelle quali il ricorrente per la stessa classe A071 è collocato con riserva.

Si ravvisano motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe annulla i provvedimenti del Provveditorato agli Studi di Isernia relativi alla non ammissione del ricorrente alla partecipazione al corso abilitante riservato per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A071 (Tecnologia e Disegno Tecnico).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *