T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-07-2011, n. 6462 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti nella qualità di eredi legittimi del sig. G.C. deceduto in data 16 Ottobre 1988 rappresentano:

che lo stesso svolgente attività lavorativa come aiutante tecnico di ruolo presso l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato "E. De Amicis" di Roma decedeva per "CA gastrico disseminazione metastatica ed addominale melena collasso cardio circolatorio";

– che lo stesso gravoso servizio presso il reparto di radiologia e fotografia comportava frequenti contatti con sostanze altamente tossiche, nocive, pericolose e cancerose (sviluppo e fissaggio di lastre e pellicole radiologiche) ed esposizioni a radiazioni ionizzanti (raggi infrarossi ed ultravioletti, etc.), nonché ad esalazioni di sostanze chimiche (gas nitrosi e ossido di carbonio);

– che il Provveditorato agli Studi di Roma, con decreto del 7 Ottobre 1989, aveva su istanza dell’interessato, riconosciuta come dipendente da causa di servizio l’infermità di "esiti di gastrectomia per adenocarcinoma" e che nello stesso senso aveva deciso la Commissione Medica Ospedaliera, con visite collegiali del 27 Giugno 1986 e del 17 Gennaio 1990 ed il Consiglio di Amministrazione del Provveditorato agli Studi (parere espresso nelle sedute del 3 Febbraio 1988 e 7 Aprile 1989);

– che la richiesta di equo indennizzo ex art. 48 L. 686/1957, è stata invece respinta dal Provveditorato agli Studi di Roma, con decreto del 19 Marzo 1997 su conformi pareri espressi dal C.P.P.O., nella seduta del 2.6.90 e dall’Ufficio Medico legale del Ministero della Sanità nella seduta del 29.5.96.

Avverso il suindicato decreto del Provveditorato agli Studi di Roma, del 17 Marzo 1997, viene proposto il presente ricorso con il quale si deducono a motivi di gravame:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere – DPR 686/1957 poiché i pregressi eventi che hanno condotto a morte il dipendente erano stati accertati dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma (con verbale n. 741 del 27.6.86, prima, e verbale n. 5 del 17.1.90) che aveva rilevato la esistenza di fattori assumendo il ruolo di concause preponderanti all’insorgenza della forma morbosa che poi ha determinato il decesso dello stesso.

II) Eccesso di potere, violazione di legge e difetto di motivazione – DPR 686/1957 poiché il Provveditore agli Studi di Roma, nell’emettere il decreto impugnato, ha omesso di indicare con adeguata motivazione, le ragioni della prevalenza accordata al parere negativo del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie anziché a quelli della Commissione Medica Ospedaliera (i quali ultimi a seguito del disposto dell’art. 5 bis L. 472/87, devono essere considerati definitivi in materia di dipendenza di infermità da causa di servizio) anzichè richiamare, solo "per relationem" il parere del C.P.P.O..

III) Eccesso di potere e violazione di legge (art. 5 bis L. 472/1987) poiché l’apprezzamento tecnico della Commissione medica ospedaliera e per legge definitivo non ammette l’intervento di altri organi revisionali di "seconda istanza", specie del C.P.P.O..

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provveditorato agli Studi di Roma i quali si sono costituiti in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne l’instaurazione del contraddittorio osserva il Collegio che il ricorso viene basato:

a) sulla definitività, ex art. 5 bis L. 472/1987, del parere della C.M.O. che aveva già riconosciuto riconducibili a causa di servizio la infermità da cui era risultato affetto il dipendente e sulla intangibilità dello stesso parere ad opera di altri organi revisionali, come nel caso di specie il C.P.P.O.;

b) sulla inesistenza di adeguata motivazione della determinazione del Provveditore agli Studi che non avrebbe indicato, in supina accettazione delle conclusioni negative del C.P.P.O., le ragioni di tale scelta contrastante con i giudizi espressi in sede di visita medica collegiale.

Entrambi i rilievi sono infondati.

La disposizione richiamata dai ricorrenti, l’art. 5 bis L. 472/1987, mentre sancisce la definitività dei giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, fa espressamente salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ai fini dell’equo indennizzo (e della liquidazione della pensione privilegiata).

Per tale ragione non sussiste alcuna violazione o contrasto con norme di legge ove anche dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio effettuato da Commissioni mediche, sia intervenuto, in sede di liquidazione di equo indennizzo, il parere negativo, agli stessi fini limitato, del C.P.P.O..

Quanto al provvedimento amministrativo di diniego di equo indennizzo, che secondo i ricorrenti non conterebbe la indicazione dei motivi per cui sono state seguite le conclusioni, sfavorevoli per l’interessato, del C.P.P.O. a fronte di anteriori giudizi della Commissione medica basati sulla riconducibilità a fatti di servizio delle infermità (per le quali il dipendente era stato sottoposto, a domanda, a visita medico Collegiale ("adenocarcinoma allo stomaco…." etc)) in relazione al servizio gravoso e a non escludibili fattori patogeni al servizio stesso associabili, va osservato quanto segue.

Non si rende necessaria una particolare motivazione della determinazione amministrativa che nel negare equo indennizzo per particolari infermità abbia condiviso altri pareri negativi (nel caso di specie del C.P.P.O. e anch’esso negativo dell’Ufficio Medicolegale del Ministero della Sanità) allorquando da tali pareri risultino inequivocabilmente le ragioni della assoluta irriconducibilità della infermità, neppure sotto il profilo della concausale incidenza, a fatti o eventi di servizio e tale servizio, così come svolto dal dipendente, abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte degli Organi che la stessa dipendenza hanno categoricamente escluso.

Nel caso di specie il C.P.P.O. nella seduta del 2/6/1990, proprio in riferimento alla particolare natura della infermità di natura cancerosa, ha escluso la sussistenza delle "condizioni precancerose" che possano aver assunto ruolo prevalente nel determinismo della neoplasia in questione. Tale conclusione lo stesso Comitato ha tratto non soltanto sulla base di riferimenti a carattere scientifico desumibili dalla letteratura medica, bensì con stretto riferimento al servizio effettivamente espletato dal dipendente svolgente mansioni presso un reparto di radiologia e fotografia di un Istituto professionale per l’Industria e l’Artigianato in qualità di aiutante tecnico di ruolo.

Aggiungasi che l’Amministrazione di appartenenza del dipendente ha ritenuto pur dopo il parere negativo del C.P.P.O. di interpellare anche l’Ufficio Medico legale della Sanità il quale ha parimenti escluso, sia con riferimento alle radiazioni ionizzanti sia alla attività stressante svolta dal dipendente, la esistenza di fattori di rischio per la insorgenza del carcinoma gastrico da cui era affetto lo stesso.

Deve perciò concludersi che il provvedimento del Provveditore degli Studi che ha respinto la domanda di concessione di equo indennizzo del dipendente sulla base della articolata enunciazione delle conclusioni negative espresse dal C.P.P.O. avvalorate dalle ulteriori rilevazioni dell’Ufficio Medico Legale della Sanità che era stato appositamente consultato dalla Amministrazione di appartenenza del dipendente (in linea con le quali conclusioni è stato emesso lo stesso provvedimento) non può ritenersi viziato per i motivi dai ricorrenti addotti con le censure di cui trattasi.

Il ricorso va dunque respinto.

Si ravvisa tuttavia la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *