Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari ha dichiarato improponibile la domanda di determinazione dell’indennità di esproprio – essendo il decreto ablatorio intervenuto dopo la scadenza del termine di occupazione legittima – ed ha respinto la domanda di integrazione dell’indennità di occupazione proposte dalla Filom s.r.l. nei confronti del Comune di Triggiano in relazione all’occupazione ed espropriazione di un suolo di proprietà dell’attrice per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero.

La Filom ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso e memoria.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè nessuno dei motivi in cui si articola contiene l’enunciazione del quesito di diritto, nè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., commi 1 e 2, qui applicabile ratione temporis.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *