Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27675 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata il epigrafe il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello di G.L. contro il rigetto della sostituzione della misura della custodia in carcere con altra meno afflittiva.

2. Ricorre il G. che si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione riguardo alla ritenuta permanenza di esigenze cautelari eccezionali senza peraltro che sia stata data risposta alle considerazioni tratte dal lungo periodo detentivo sofferto, dall’avanzata età del ricorrente e dalla remota data di commissione dei fatti contestati con conseguente fine di ogni collegamento con la criminalità organizzata.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto il Tribunale, contrariamente all’assunto del G., ha tenuto conto di tutti gli elementi la cui omessa considerazione oggi si lamenta. Nè il ricorrente profila incoerenze interne negli argomenti dell’ordinanza o l’impiego di arbitrarie massime di esperienza, talchè quello che in realtà richiede è un nuovo controllo di merito non esperibile in questa Sede.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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