T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 19-07-2011, n. 6490 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato la sopra citata Azienda è stata condannata al pagamento in favore della parte creditrice delle somme nel decreto stesso liquidate.

Risulta dal fascicolo di causa che tale decreto, munito di formula esecutiva, è stato ritualmente notificato alla predetta Azienda la quale è stata anche diffidata a darvi esecuzione con atto di costituzione in mora debitamente notificato.

Risulta, peraltro, che da tale notifica sono decorsi i centoventi giorni prescritti dall’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge n. 30 del 1997.

Trascorso invano il termine assegnato per l’esecuzione, con il ricorso in epigrafe indicato ne è stata chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario "ad acta" per l’eventualità che l’Azienda persista nell’inadempimento.

Risulta dal fascicolo di causa che del deposito del ricorso è stata data comunicazione alla predetta Azienda con nota raccomandata della Segreteria del TAR cui è pervenuta ricevuta di ritorno da oltre trenta giorni.

Tanto premesso, il ricorso in esame deve essere accolto.

Infatti, con il sopra citato decreto ingiuntivo è stato dichiarato l’obbligo della predetta Azienda di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate.

A tanto non risulta sia stato adempiuto, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva ed il suo passaggio in autorità di cosa giudicata, oltre alla notifica dell’atto di costituzione in mora per l’adempimento.

Per assicurare effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare alla predetta Azienda sanitaria di pagare le somme dovute per il decreto ingiuntivo di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla notifica della presente sentenza.

Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia dell’Azienda sanitaria, nominare sin d’ora un Commissario "ad acta" il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione della relativa relazione, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda inadempiente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza quater, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina all’Azienda sanitaria locale RM/C, in persona del rappresentante legale pro tempore, di dare concreta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo sopra citato, entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" la dr.ssa Barbara Mariano, funzionario della Segreteria della III Sezione di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta delle parti ricorrenti e nei successivi sessanta giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico della predetta Azienda le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione della relativa notula e relazione conclusiva.

Condanna l’Azienda sanitaria locale RM/C al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) di cui Euro 250,00 (duecentocinquanta) per spese.

Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza all’Azienda interessata ed al nominato Commissario "ad acta".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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