Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25712 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna,con sentenza del 18 ottobre 2006 ha determinato in Euro 12.759,60 l’indennità dovuta dal Comune di Rimini a S.M. per l’espropriazione un terreno di sua proprietà ubicato nel territorio comunale, disposta con decreto del 23 giugno sul presupposto della natura edificatoria del suolo e della legittimazione dell’amministrazione comunale, malgrado beneficiario ultimo dell’espropriazione dovesse considerarsi l’Ente autonomo Fiera di Rimini,pur esso convenuto in giudizio;

Che per la cassazione della sentenza il S. ha proposto ricorso per un motivo; e che hanno resistito con controricorso sia il comune di Rimini, che l’Ente Fiera i quali hanno formulato a loro volta ricorso incidentale per un motivi.

Ritenuto che il comune di Rimini con atto del 26 maggio 2011 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, per avere le parti già transatto la controversia; ed ha prodotto il relativo contratto chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che dalla transazione stipulata il 13 ottobre 2010 e non contestata da alcuna delle parti risulta che il S., il Comune e l’Ente Fiera hanno definito ogni questione inerente alla menzionata espropriazione, nonchè all’opposizione alla stima dell’indennità proposta dal proprietario espropriato; e che ne hanno bonariamente determinato la misura unitamente agli accessori ancora dovuti al S., dichiarando di voler abbandonare la presente controversia e che vengano dichiarate interamente compensate tra le parti le spese alla stessa relative; Che pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere ed interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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