Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27671 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata il epigrafe il Tribunale di Roma confermava la misura della custodia in carcere a carico di A. H. indagato di illecita detenzione di eroina e di cessione della stessa (capi 35 e 48).

2. Ricorre l’ A. che in primo luogo si duole che siano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza senza un previo accertamento dell’efficacia psicotropa del quantitativo di stupefacente.

3. Afferma poi che il GIP non ha trasmesso al Tribunale del riesame il ed allegato 13 richiamato a pag.20 dell’ordinanza, il quale non era atto sopravvenuto, ma atto posto a base della misura coercitiva.

Presenta poi memoria nella quale afferma di essere già stato condannato per i fatti oggetto dell’ordinanza cautelare.

4. Il ricorso è tuttavia inammissibile.

Il Tribunale infatti ha accertato la sussistenza di un commercio di sostanze stupefacenti attraverso i colloqui intercettati dai quali si ricava il valore economico delle sostanze trattate e quindi la sussistenza della loro efficacia psicotropa.

5. Dinanzi poi al fatto, rappresentato nell’ordinanza impugnata, che la misura coercitiva non si è basata sul verbale di arresto del 27 febbraio 2010 (quello al quale si fa riferimento nel ed allegato 13), il ricorrente col secondo motivo sostiene invece il contrario, ma tale affermazione è soltanto generica perchè avanzata in termini apodittici.

Infine non è proponibile in questa Sede e per la prima volta una questione di bis in idem, quale è quella della memoria.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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