Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27670

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano confermava la misura della custodia in carcere a carico di D. F. indagato di associazione per delinquere diretta allo spaccio di stupefacenti e di due episodi di spaccio.

2. Ricorre il D. il quale in primo luogo lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla questione dell’identificazione nel ricorrente dell’interlocutore di conversazioni intercettate dalle quali erano stati tratti i gravi indizi di colpevolezza.

3. Si duole ancora che tali indizi siano stati ritenuti sussistenti e gravi per la fornitura di cui al capo 1 dell’incolpazione e per quella di cui al capo 3.

Deduce infine che l’ordinanza ha omesso di indicare gli elementi da cui ricavare l’esistenza del vincolo associativo per l’incolpazione di cui al capo 7. 4. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, in primo luogo, è manifestamente infondato che non vi sia una spiegazione sul come sia pervenuti all’identificazione del ricorrente e che tale spiegazione sia affetta da illogicità. Il punto è ampiamente trattato a pagina 4 del provvedimento impugnato dove si illustra come alla scoperta dell’identità di tal S. nella persona del ricorrente si sia giunti attraverso precisi riferimenti tratti da un colloquio dell’interlocutore abituale del S., riscontrati da un fermo per controllo di polizia del D. e degli avvenimenti successivi riguardanti il S. – D..

5. Con le altre censure il ricorrente pretende poi di rileggere gli elementi indiziari prospettando una soluzione a lui favorevole, ma non si occupa della coerenza logica intrinseca degli argomenti addotti nel provvedimento impugnato, che invece è l’unico controllo esperibile in Sede di legittimità. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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