Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 25 ottobre 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava estinto il reato di cui alla sentenza n. 1489/96 del 21 maggio 1996 (irrevocabile l’11 luglio 1996) nei confronti di R.R. e rigettava la richiesta di dichiarazione di estinzione, ex art. 445 c.p.p., comma 2, del reato oggetto della sentenza del 16 novembre 1995 (irrevocabile il 21 dicembre 1995).

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, R., il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea applicazione della legge penale, atteso che il giudice dell’esecuzione ha attribuito rilievo ai fini del rigetto della domanda di estinzione del reato alla sopravvenuta condanna per un fatto anteriormente commesso piuttosto che alla commissione nel quinquennio successivo alla sentenza di un nuovo reato e, inoltre, ha individuato il dies a quo ai fini della decorrenza del termine stabilito dalla legge per l’estinzione del reato nella data di commissione del primo reato anzichè nella data del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

In ordine alla materia oggetto della presente procedura il giudice dell’esecuzione provvede con la procedura de plano prevista dall’art. 667 c.p.p., comma 4, richiamato dall’art. 672 c.p.p., comma 1.

Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 c.p.p. (Cass. 5 marzo 1996, ric. Kandian;

Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarono, rv. 196874; Cass. 20 settembre 2002, ric. Iucci, rv. 223126).

Alla stregua di questi principi il ricorso proposto dalla difesa avverso l’ordinanza adottata de plano dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 667 c.p.p., comma 4, art. 672 c.p.p., comma 1, e gli atti devono essere trasmessi alla medesima Autorità giudiziaria per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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