Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 71/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3422/1997, proposto da Paolo Rumonato, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ferruzzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via Carducci 64;

contro

il Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;

per l’annullamento dell’ordinanza n. 218 prot. n. 27829 del 6.8.1997 del Dirigente Settore Attività Economiche del Comune di Jesolo, che diffida al ricorrente ad osservare il disposto della propria precedente ordinanza n. 105/96 di chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Visto il ricorso notificato il 14 novembre 1997 e depositato il 20 novembre 1997, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo, depositato il 29 novembre 1997;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il consigliere Elvio Antonelli – l’avv. De Luca in sostituzione di Ferruzzi per la parte ricorrente e l’avv. Avino in sostituzione di Zambelli per il Comune di Jesolo;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

considerato che in data 12 gennaio 2009, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa, una nota denominata atto di rinuncia; atto irrituale in quanto non notificato alla controparte;

che, pertanto, deve ritenersi che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, dichiarandolo improcedibile;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 15 gennaio

2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 3422/97

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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