Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27628 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva la richiesta avanzata da B.C. in relazione alla revoca del provvedimento di applicazione del regime di cui all’art. 41 bis O.P. in quanto emesso sulla base della ordinanza di custodia cautelare, dalla quale, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto del Ministro, egli rivestiva una posizione di semplice gregario, subordinata, non aveva fatto parte di gruppi di fuoco e non aveva poteri di incidere sull’ideazione e programmazione dei crimini della associazione mafiosa di appartenenza; non sussistevano quindi elementi sui quali ancorare un giudizio di pericolosità attuale dell’indagato.

Avverso la decisione presentavano ricorso il Procuratore nazionale Antimafia e il Procuratore Generale della Repubblica di Torino deducendo:

– Violazione di legge e difetto di motivazione in quanto contrariamente a quanto affermato nella ordinanza cautelare all’indagato è stato contestato un ruolo di primaria importanza e cioè di essere un promotore che aveva partecipato ai processi decisionali del gruppo, così come al medesimo era stata notificata altra ordinanza che lo vedeva coinvolto anche nel clan Abbruzzese con un ruolo primario.

– Presentava una memoria il proposto rilevando che i ricorsi erano inammissibili, essendo consentiti in sede di legittimità solo per violazione di legge.

La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili in quanto consistono nella rivalutazione degli elementi di fatto posti all’attenzione del Tribunale, operazione non consentita davanti al giudice di legittimità. Il provvedimento è ricorribile solo per violazione di legge, mentre i motivi deducono sostanzialmente un vizio di motivazione, ritenendo male interpretati gli atti giudiziali posti a fondamento della richiesta e del decreto ministeriale.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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