Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27624 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Cagliari investita della opposizione presentata da I.R. al diniego di concesso dell’indulto, valutava le condanne inflitte e, per quanto qui interessa, in relazione a quelle in materia di armi, rideterminava l’epoca del commesso reato, rilevando che le date riportate nel capo di imputazione erano approssimative, mentre, essendo alcune condotte a consumazione istantanea, era necessario individuare con esattezza quando i reati erano stati commessi. In particolare i reati di porto e ricettazione dell’arma si erano consumati prima del (OMISSIS) data in cui era avvenuto il sequestro dello stupefacente, visto che il fucile era stato dato in pagamento di quella sostanza; invece il delitto di detenzione illegale si era protratto fino al momento del sequestro avvenuto il (OMISSIS) e quindi dopo l’entrata in vigore della legge sull’indulto; pertanto riteneva che le condanne per i primi due reati potessero essere condonate.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in quanto la corte territoriale aveva effettuato un’operazione di interpretazione del giudicato non consentita, proprio perchè in tal caso la individuazione dell’epoca del commesso reato non era pacifica, ma legata a fatti accertati in sentenza, e cioè al fatto che il debito per la fornitura di droga non era stato onorato fino alla fine di aprile, e poi il sequestro era avvenuto in maggio, quindi il reato poteva essersi consumato lungo tutto quel periodo.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto compito del giudice dell’esecuzione è certamente quello di interpretare il giudicato, individuando attraverso l’esame della sentenza la data del commesso reato, al fine di stabilire la concedibilità o meno dell’indulto (Sez. 14 febbraio 2009 n. 5954, rv. 243352; Sez. 1, 21 gennaio 2005 n. 11512, rv. 231267); nel caso di specie la motivazione appare logica e congrua perchè ancora l’epoca del reato a fatti accertati in sentenza e quindi non vi è stata alcuna operazione di travisamento del giudicato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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