Cass. civ. Sez. I, Ord., 01-12-2011, n. 25701 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

premesso che la Amgas s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa in data 13 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Bari in una vertenza che contrapponeva detta ricorrente ai sigg.ri A.A., + ALTRI OMESSI ;

premesso altresì che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede;

rilevato che, prima dell’udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente cui era stato conferito anche tale potere;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c., essendo intervenuta entro il termine indicato dal comma 1 di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, stante il difetto di difese degli intimati in questa sede.
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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