Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Bolzano rigettava l’opposizione presentata da K.R. avverso l’ordine di espulsione rilevando che era privo di permesso di soggiorno, visto che l’istanza di rinnovo era stata rigettata e tale provvedimento non era stato impugnato. Non sussisteva alcuna delle condizioni previste dagli art. 17 e 19 della legge sull’immigrazione visto che non risultavano provati i motivi umanitari e che la convivenza con una cittadina marocchina, dalla quale aveva avuto un figlio, non rientrava tra i casi in cui era consentita la permanenza. L’istante era soggetto pericoloso in quanto condannato per gravi reati ed aveva trasgredito a precedenti prescrizioni di affidamento in prova, tanto che la misura gli era stata revocata. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:

– Violazione di legge in relazione alla insussistenza delle condizioni per disporre l’espulsione in quanto era certo che avesse chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e non si era accertato se la richiesta fosse stata decisa;

– Violazione dell’art. 3 CEDU in quanto era padre di un minore e aveva il diritto di restare in Italia al fine di poter allevare il figlio, così come affermato dalle Sezioni Unite Civili;

– Violazione di legge in quanto detta espulsione esponeva il detenuto al rischio di un trattamento disumano in patria in violazione delle norme che vietano le torture;

– Violazione di legge in relazione ai motivi umanitari che imponevano che potesse restare in Italia viste le condizioni di povertà nelle quali si sarebbe trovato nel suo paese di origine; Mancanza di motivazione in relazione ai suoi precedenti comportamenti e alla sua pericolosità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

In relazione al rinnovo del permesso di soggiorno, risultava agli atti dall’informativa di P.G. che la richiesta era stata respinta e che non era stata presentata impugnazione.

Pacificamente il condannato non si trovava in alcuna delle condizioni che l’art. 19 individua come proibitive dell’espulsione, visto che conviveva con una cittadina extracomunitaria anche se munita di permesso di soggiorno. Quanto alla decisione delle Sezioni Unite civili richiamata dal difensore deve rilevarsi che la decisione ha ritenuto che il diritto deve fondarsi su una situazione determinata e specifica di disagio che deve essere opportunamente dedotta e non può consistere nel normale disagio dovuto all’allontanamento (decisione n 21799 del 2010). I restanti motivi sono generici ed avulsi da una qualsivoglia dimostrazione dell’esistenza di una situazione di violazione dei diritti umani. La motivazione sulla pericolosità e sulla mancanza di affidabilità risulta del tutto congrua e logica. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *