T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato si denega al ricorrente il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per il solo fatto che questi abbia riportato sentenza di condanna per il reato p. e p. dall’art. 474 c.p., non essendovi nella motivazione dell’atto alcuna espressione intesa a valorizzare la contestuale condanna per ricettazione (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che la condanna per il reato di cui all’art. 474 c.p. non è nel caso di specie fra quelle cui la lettera della legge ricolleghi l’automatico diniego di rilascio, ovvero nella specie di rinnovo, del permesso di soggiorno. In particolare, i fatti di causa sono stati commessi nel 2004, sono allora antecedenti alla modifica legislativa dell’art. 4 d. lgs. 25 luglio 1998 n°286 operata con l’art. 1 comma 22 lettera a) della l. 15 luglio 2009 n°94., che ha reso di per sé rilevante ai fini del diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno le condanne per il delitto p.e p. dall’art. 474 c.p.: a detta norma, nel silenzio della legge, non va all’evidenza riconnessa efficacia retroattiva, in forza del principio generale di cui all’art. 15 disp. prel. al codice civile: così nella giurisprudenza di questo TAR sez. I sent. 22 aprile 2011 n°603;

– che nel caso concreto nel provvedimento non è stata svolta alcuna altra considerazione volta a dimostrare la pericolosità del ricorrente;

– che pertanto il ricorso è fondato e va accolto, dovendo l’amministrazione, nel riesaminare la pratica, compiere una valutazione che tenga conto sia della condanna subita, sia della successiva condotta del ricorrente;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto Questore di Brescia CAT A12/Imm.ne/2011/2^ Sez./cp del 28 febbraio 2011

Condanna l’amministrazione a rifondere al ricorrente l’importo delle spese di giudizio, importo che liquida in Euro 500 oltre contributo unificato e accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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