Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-12-2011, n. 25699 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Firenze, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato la validità della clausola del termine apposta ai contratti di lavoro stipulati da F.F. con Poste Italiane S.p.A., per il periodo 9 luglio 1996/30 settembre 1996, per il periodo 31 dicembre 1996/1 febbraio 1997, per il periodo 12 luglio 1999/30 settembre 1999: i primi due contratti motivati da esigenze eccezionali di riorganizzazione aziendale ex art. 8 CCNL 1994 e successivi accordi integrativi, il terzo motivato ai sensi della stessa norma collettiva dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie.

La F. ricorre per cassazione con due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. circa l’onere della prova – da parte delle Poste Italiane – delle esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ed innovazioni tecnologiche dell’apparato lavorativo che giustificano l’assunzione a tempo determinato.

Con il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 sostenendo che la clausola contrattuale è generica ed indeterminata, risolvendosi in una mera determinazione cronologica, e quindi radicalmente nulla per contrarietà ad un sistema normativo inderogabile perchè di ordine pubblico.

La società Poste Italiane ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio condivide la relazione circa l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 per omesso deposito del contratto collettivo del 1994 e successivi accordi sindacali del 25.09.1997, nonchè degli accordi attuativi, che non risultano menzionati nell’elenco degli atti riportati in calce al ricorso stesso.

In ogni caso il ricorso è infondato in punto di merito.

Con riferimento ai primi due contratti si osserva che gli stessi sono validi, in quanto rientrano nella previsione dell’art. 8 del CCNL del 1994 nel testo introdotto dall’accordo integrativo 25.09.1997, in virtù del quale le parti collettive hanno prorogato al 30 aprile 1998 il temine, entro il quale la società avrebbe potuto procedere ad assunzioni straordinarie con contratti a tempo determinato (cfr Cass. sentenza n. 25225 del 30 novembre 2009 ed ordinanza n. 3806 del 16 febbraio 2011).

Con riguardo al terzo contratto, concernente l’assunzione a tempo per sostituire personale assente durante le ferie, va premesso che la contrattazione collettiva ha individuato preventivamente, in virtù della cd. delega in bianco conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, con superamento dei vincoli di conformazione previsti dalla L. n. 230 del 1962. Il che è avvenuto nel caso di specie in cui la contrattazione collettiva ha accertato preventivamente che nella situazione della società Poste Italiane fossero necessarie nel periodo giugno – settembre di ogni anno, quindi in concomitanza di assenze per ferie del personale della società, assunzioni a temine all’interno dei limiti numerici stabiliti dalla medesima contrattazione collettiva, in tal modo individuando, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge, una ipotesi nuova di possibile apposizione di un termine finale al contratto di lavoro rispetto a quelle tassativamente previste dalla L. del 1962.

Pertanto nessuna violazione di legge, anche quanto al rispetto della gerarchia delle fonti normative, è riscontrabile nella decisione dei giudici di appello, che hanno valutato corretta l’applicazione del termine ai contratto in questione nel periodo 12 luglio 1999/30 settembre 1999, alla luce della previsione collettiva indicata (sul punto l’orientamento di questa Corte è uniforme: cfr. Cass. n. 25225 cit.; Cass. n. 6052 del 6 marzo 2008; Cass. n. 4933 del 2 marzo 2007;

da ultimo Cass. ordinanza cit. n. 3806 del 2011). Nè trova applicazione l’anzidetto limite temporale del 30 aprile 1998, che riguarda, come già in precedenza evidenziato, la diversa fattispecie- oggetto dei due primi contratti – dell’assunzione per esigenze eccezionali, per la quale solamente le parti collettive in sede patrizia delimitarono il periodo operatività (cfr Cass. sentenza n. 25225 del 2009 citata ed ordinanza n. 3806 del 2011 citata).

4. In conclusione il ricorso va rigettato con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *