Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-12-2011, n. 25698 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 25 del 2008, in riforma della decisione del primo giudice, ha riconosciuto ad S.A. l’assegno di invalidità civile a decorrere dal 1 ottobre 2005, avendo accertato, in base a CTU, il requisito sanitario dal 1 settembre 2005. La S. impugna la sentenza di appello per violazione di legge e contraddittoria motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l’assegno dal 1 ottobre 2005, primo giorno del mese successivo alla decorrenza del diritto, anzichè dal settembre 2005. 2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che in materia di prestazioni assistenziali i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono, invece, ove il requisito sanitario si concretizzi – come nel caso di specie – nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento.

Invero, secondo il principio della perpetuano actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione,principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale (Cass. S.U. n. 12270 del 2004 e successive conformi Cass. n. 20637 del 2004; Cass. n. 24833 del 2006; Cass. n. 22412 del 2009).

Tale indirizzo, che merita convinta adesione, può trovare applicazione per il caso di specie.

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito accertandosi il diritto della ricorrente all’assegno di invalidità dal 1 settembre 2005, con la condanna del Ministero al pagamento della prestazione da tale data, oltre interessi.

Vanno confermate le statuizioni sul regolamento delle spese contenute nelle decisioni di primo e di secondo grado.

Ricorrono giustificate ragioni per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in considerazione del comportamento tenuto dal Ministero intimato che non ha contrastato la pretesa della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accerta il diritto della ricorrente S. A. all’assegno di invalidità dal 1 settembre 2005, con la condanna del Ministero al pagamento della prestazione da tale data, oltre interessi. Conferma il regolamento delle spese dei giudizi di merito. Spese compensate del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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