Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta a S.M. in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12. Osservava che correttamente il giudice di primo grado aveva dato lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni del teste M.A. sulle circostanze di aver lavorato alle dipendenze dell’imputato, in quanto non era prevedibile che il teste si rendesse irreperibile; infatti l’ordine di espulsione era stato emesso lo stesso giorno in cui aveva reso le sue dichiarazioni alla P.G., senza che fosse stato chiesto il nulla osta al P.M.; infine pur essendo irregolare aveva dimostrato di voler restare in Italia cercando un lavoro stabile. Le sue dichiarazioni erano attendibili e riscontrate da quelle di altri testi, regolarmente sentiti dai quali era emerso in dibattimento che l’imputato aveva eseguito i lavoro edili presso la banca di (OMISSIS) in compagnia di un cittadino egiziano; un collaboratore dell’imputato aveva poi riferito che il giorno prima era stato avvicinato da un egiziano di nome A. che aveva chiesto di poter lavorare e lui gli aveva dato appuntamento per il giorno dopo con i documenti per poter lavorare a (OMISSIS). Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva:

– Violazione di legge in relazione all’art. 512 c.p.p. in quanto era certo che il teste si sarebbe reso irreperibile visto che era clandestino e che doveva essere espulso; durante il dibattimento non era stato fatto alcun accertamento per la sua ricerca.

– Violazione di legge in relazione all’art. 507 c.p.p. in quanto si era chiesta la rinnovazione del dibattimento per acquisire il registro delle presenze in banca dal quale si sarebbe potuto verificare se A. era stato presente, e la Corte aveva rifiutato l’accertamento;

– Mancanza di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste A. in quanto erano interessate dalla volontà di restare in Italia, comunque non si era raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata con rinvio. Dopo la pronuncia della Corte di giustizia Europea sul caso Ogaristi contro Italia del 18 maggio 2010, doveva ritenersi contraria ai principi stabiliti dall’art. 6 CEDU una pronuncia di condanna fondata sulle dichiarazioni di persona che non era sentita in contraddittorio, essendosi ritenuto che "I diritti di difesa risultano limitati in modo incompatibile con le garanzie dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. d), CEDU nel caso in cui una condanna si basi, unicamente o in misura determinante, su dichiarazioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto esaminare o far esaminare, nè durante le indagini preliminari nè in dibattimento, poichè ai fini del diritto ad un equo processo è essenziale che all’imputato venga data concretamente la possibilità di procedere ad un confronto diretto con il testimone a suo carico al fine di garantire il contraddittorio su un mezzo di prova decisivo".

Ne discende che nel caso di specie le dichiarazioni non potevano essere acquisite al dibattimento e, soprattutto, su di esse non poteva fondarsi in modo determinante la condanna. In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà valutare la possibilità di fondare il giudizio oltre che sugli altri elementi già acquisiti, quali le dichiarazioni del socio che aveva parlato con lo straniero il giorno prima e le dichiarazioni del direttore della banca che aveva visto uno straniero lavorare con l’imputato, anche su quelli acquisibili.

La difesa infatti aveva chiesto di procedere alla acquisizione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. del libro delle presenze della banca onde verificare se vi fosse il nome dello straniero e pertanto tale accertamento, alla luce delle inutilizzabilità delle dichiarazioni dello straniero, potrebbe divenire indispensabile ai fini della decisione.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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