Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-12-2011, n. 25697 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6043 del 2007 ha rigettato l’appello proposto da P.R. contro la pronuncia del Tribunale di Benevento del 29.06.2001, con la quale era stata disatteso il ricorso del 23.02.2000 diretto ad ottenere l’indennità di accompagnamento.

G. e De.Lu.Gr., eredi della P., ricorrono per cassazione con un articolato motivo, con il quale, denunciando violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 nonchè vizio di motivazione, lamentano in particolare che l’impugnata sentenza, non cogliendo il contrasto tra le due consulenze tecniche e le due decisioni di primo grado che hanno preso in considerazione le stesse patologie, ha aderito alla prima e non alla seconda senza evidenziare le ragioni de privilegio ovvero ha recepito acriticamente l’una senza esporre le ragioni di esclusione dell’altra.

Il motivo è stato illustrato con quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. nel quale si evidenzia l’omesso riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a favore della P., affetta da grosse difficoltà deambulatorie e da gravi disturbi della sfera intellettiva.

L’INPS resiste con controricorso, mentre l’intimato Ministero non si è costituito.

2. Il ricorso è inammissibile.

Va rilevato che a seguito dell’ordinanza del 11/01/2010, con la quale sono stati disposti il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno con termine d 60 giorni dalla comunicazione, non risultano effettuati gli anzidetti adempimenti. Ciò è stato certificato dalla Cancelleria con attestazione in data 14 febbraio 2011 ex art. 144 bis disp. att. c.p.c..

Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’INPS, ricorrendole condizioni di cui all’art. 152 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), essendo stato depositato il ricorso introduttivo il 23.03.2000(in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).

Nulla per le spese nei confronti degli intimati Ministeri, non essendosi costituiti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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