Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Ancona assolveva perchè il fatto non sussiste dal delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, M. R. che era stato trovato nel territorio dello Stato privo di documenti e di titolo di permanenza, in quanto non era stato possibile sapere da quanto tempo fosse entrato in Italia. Rilevava che la fattispecie applicabile all’imputato era quella del trattenimento illegale nel territorio perchè commesso in violazione delle norme del testo unico; nel caso concreto non vi era prova che il prevenuto al momento del controllo non fosse in termini per assolvere agli adempimenti amministrativi inerenti il titolo di soggiorno, non essendo stato possibile sapere da quanto tempo era in Italia. La circostanza che vi era la prova che in passato fosse entrato nel territorio, tanto che erano stati effettuati i rilievi dattiloscopici, non escludeva che lo stesso fosse uscito e rientrato da poco tempo.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in quanto nel caso di specie l’unica condotta contestabile era l’illegale trattenimento nel territorio, che risultava provato dalla mancanza di ogni documentazione in relazione alla legale permanenza; inoltre lo straniero aveva la possibilità di chiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia documentato dal visto di ingresso e quindi dal possesso di un documento idoneo a tale scopo, mentre egli era sprovvisto di ogni documento.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata con rinvio. La norma punisce tra le altre condotte il trattenimento illegale nel territorio dello Stato e definisce illegale il trattenimento che avviene in violazione delle norme del testo unico. Tutte le considerazioni contenute in sentenza appaiono frutto di illazioni e cioè che l’imputato fosse potuto entrare in Italia da meno di 8 giorni, cioè prima che decorressero i giorni utili per chiedere il permesso di soggiorno, visto tale situazione di fatto non era stata dedotta dall’imputato, nè era stato possibile accertarla tramite il possesso di documenti di identità dai quali emergesse il visto di ingresso, unica condizione che consentiva allo straniero di richiedere il permesso di soggiorno. Si deve poi rilevare che con la sentenza n. 250 e con le ordinanze n. 252 e 253 la Corte Costituzionale in data 8 luglio 2010 ha sancito la legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, e che pertanto non vi è alcun dubbio sulla piena operatività della norma incriminatrice nel caso di specie.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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