Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giorno 14 agosto 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di E.O.V., imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, così come modificato dalla L. 11 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. b), pronunciava sentenza di non doversi procedere, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano il quale lamenta erronea interpretazione della legge penale, in quanto le modifiche apportate al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, dalla L. 11 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. b), non hanno in alcun modo innovato il precetto originario e la congiunzione copulativa introdotta nella nuova formulazione della norma tra i due gruppi di documenti che il cittadino extracomunitario è tenuto ad esibire a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria ha, in realtà, valore alternativo e non configura a carico dello straniero alcun obbligo di esibire congiuntamente un documento di identificazione e il permesso di soggiorno o un suo equipollente.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, è stato modificato ad opera della L. 15 luglio 2009 n. 9, art. 1, comma 22, lett., che punisce l’inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato".

Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 24 febbraio 2011), hanno stabilito che la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett., ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.

Poichè nel caso di specie si verte in un caso di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, ad un cittadino extracomunitario irregolare, la decisione impugnata è esente dai vizi denunciati.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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