Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 14-07-2011, n. 27665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale del riesame di Bologna, su ricorso dell’indagato M.A., ha confermato la ordinanza applicativa della massima misura custodiale, di cui all’ordinanza del gip di Rimini per il delitto di maltrattamenti e ne ha disposto la scarcerazione per quello di calunnia, di cui ha rilevato il difetto di gravità indiziaria.

2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e si lagna dell’errore di diritto commesso dal giudice distrettuale che ha considerato le dichiarazioni, con cui M.A. aveva falsamente incolpato la sua compagna di aver posto in essere una messinscena, (rottura di suppellettili) e di avergli poi attribuito tale condotta al fine di accusarlo ingiustamente del delitto di maltrattamenti, espressione del suo diritto di difesa. Rileva sia illogico tale ragionamento perchè ritiene legittimo che l’imputato possa rivolgere accuse, contro innocenti, al solo fine di rendere plausibili le sue discolpe.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo è da osservare che il motivo concernente la qualificazione del comportamento del M. è manifestamente infondato.

Infatti, come esattamente ritenuto dal giudice distrettuale, il M. non ha specificatamente accusato la sua compagna di aver simulato a suo danno le tracce di un reato, ma ha solo messo in evidenza come la rottura delle suppellettili poteva essere giustificata con una ipotesi alternativa; tale dichiarazione, che giustificava sostanzialmente il suo comportamento, non decampava affatto dall’esercizio del diritto di difesa, come esattamente affermato dal giudice, il quale ha fatto esatta applicazione dei principi in merito espressi dalla giurisprudenza di questa corte.

Invero ricorrono le condizioni richieste perchè si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. qualora l’imputato si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico e non rivolga all’accusatore, di cui conosce l’innocenza, accuse specifiche e idonee a determinare la possibilità dell’inizio di un’indagine penale nei suoi confronti, come appunto avvenuto nel caso in esame.

Le contrarie deduzioni di implicita espressione di una accusa, su cui si fonda il gravame, oltre che infondate, per quanto già detto, non possono ancora trovare ingresso, perchè basate su argomentazioni di merito riservate al solo giudice territoriale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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