T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1141 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– è fondato il secondo motivo di ricorso in cui si deduce che la motivazione addotta dal Comune per inibire la realizzazione dei lavori non attiene alla conformità urbanistica dell’opera,

– la denuncia d’inizio attività presentata dai ricorrenti è stata infatti inibita con la seguente motivazione: "non si comprende la diversa conformazione del lotto in lato est tra proprietà privata e proprietà comunale così come non si comprende quanto da voi dichiarato nella relazione tecnica in merito ad un errore catastale. Si fa ovviamente presente che le opere riguardanti la recinzione non potranno occupare la proprietà adiacente",

– questa non è una motivazione di tipo urbanistico, ed anzi essa nulla dice sulla conformità urbanistica dell’opera,

– il tecnico comunale ha effettuato considerazioni sulla reazione tecnica che accompagnava il progetto, ma in realtà doveva soltanto dire se vi fosse conformità urbanistica oppure no,

– la difesa del Comune aggiunge negli scritti difensivi che le opere in realtà erano già state effettuate e quindi il permesso andava chiesto in sanatoria; ciò può essere vero, ma questa motivazione non c’è nel provvedimento impugnato, e non può essere aggiunta in corso di causa,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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