Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-06-2011) 14-07-2011, n. 27658 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica di Perugia, successiva al provvedimento con cui nel novembre 1999 il g.i.p. del Tribunale di Perugia aveva disposto l’archiviazione di un procedimento colà instaurato ai sensi dell’art. 11 c.p.p., il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo il 4.6.2001 richiedeva l’archiviazione della notitia criminis relativa al reato di ingiuria (ovvero di diffamazione) commesso nei confronti di B.G. il (OMISSIS) dall’avvocato F. F., legale della controparte del B. in un processo svolgentesi davanti al giudice di pace di Teramo. Reato integrato da una frase denigratoria e da un connesso giudizio offensivo verso la persona del B. (che per detta condotta sporgeva denuncia- querela). Il requirente p.m. teramano riteneva il fatto reato non punibile alla luce dell’esimente di cui all’art. 598 c.p., altresì escludendo la configurabilità di altri reati e in particolare di quello di calunnia ("…la frase non riveste contenuto calunnioso perchè non vi è, neanche indirettamente, alcuna allusione o indicazione di condotte penalmente illecite attribuite al querelante"). Avverso la richiesta definitoria del p.m. il querelante- persona offesa B. interponeva opposizione.

2. Preso atto del disguido di cancelleria interessante il fascicolo processuale, rimasto (al pari di altri) a lungo assegnato senza ricevere definizione ad un giudice trasferito, il Presidente del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice delle indagini preliminari, con decreto inaudita altera parte reso il 18.1.2010 ha deliberato l’archiviazione degli atti per essere il reato attribuito al F. (reato iscritto nel registro delle notizie di reato) estinto per decorso del termine prescrizionale ordinario (in assenza di atti interratavi o di sospensioni). Causa ostativa allo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine e, per ciò stesso, assorbente di ogni altro profilo valutativo, ivi incluso quello sulla verifica di ammissibilità o non della opposizione della persona offesa.

3. Contro il provvedimento di archiviazione propone ricorso, con l’ufficio del difensore, la persona offesa B.G., denunciandone profili di illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare si deduce:

1. l’interesse della persona offesa ad impugnare per cassazione il decreto di archiviazione, ancorchè adottato per l’intervenuta prescrizione del reato denunciato, come ritenuto da una decisione di legittimità (Cass. Sez. 5,8.2.2007 n. 10742, P.O. in proc. De Maria, rv. 235944);

2. la violazione delle regole disciplinanti il contraddittorio camerale per la abnorme omessa disamina (totale difetto di motivazione) dell’opposizione della persona offesa, omissione invalidante la pronuncia del decreto de plano ex art. 410 c.p.p., comma 2;

3. l’indebita preclusione per la persona offesa, privata del contraddittorio, di far emergere la configurabilità di eventuali ulteriori reati in ipotesi non raggiunti dalla prescrizione;

4. la violazione della regola di competenza derogatoria prevista dall’art. 11 c.p.p., il procedimento essendo stato in origine connesso con altre vicende rimesse alla cognizione dell’A.G. di Perugia, sicchè la perpetuazione della vis actractiva ex art. 11 c.p.p. avrebbe imposto la trattazione del procedimento davanti al giudice di Perugia, come affermato dalla S.C. anche nel caso di archiviazione della notizia di reato concernente (come indagati o persone offese) dei magistrati (Cass. Sez. 1, 20.1.2004 n. 19050, confl. comp. In proc. Piccolo, rv. 228162).

4. Il ricorso è inammissibile, poichè la principale e assorbente ragione di doglianza del ricorrente, integrata dalla violazione delle regole disciplinanti il contraddittorio camerale susseguente all’opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m., non è sorretta da concreto e attuale interesse, nè il ricorrente si è dato carico di precisare eventuali sue più puntuali e specifiche prospettive di interesse dotate di giuridico pregio. Non è revocabile in dubbio, infatti, che la rilevata prescrizione del reato si rende inconciliabile con l’espletamento di qualsiasi eventuale indagine, in tal modo qualificando come superflua e ultronea l’avvenuta opposizione alla richiesta di archiviazione, essendo questa ammissibile solo ove si indichino indagini suppletive pertinenti ed utilmente esperibili, laddove quelle indicate dal B. nel suo atto di opposizione non avrebbero potuto, al di là della loro genericità descrittiva, essere più svolte alla data dell’impugnato decreto di archiviazione in ordine ad un reato estinto.

La decisione di legittimità richiamata dal ricorrente in tema di interesse della persona offesa ad impugnare per cassazione un decreto di archiviazione emesso de plano per l’ormai sopravvenuta prescrizione del reato (Cass. Sez. 5 n. 10742/2007, cit.) non è conferente nel caso in esame, attenendo ad una ipotesi in cui la persona offesa non aveva ricevuto alcuna notizia, pur avendone fatto richiesta ex art. 408 c.p.p., della richiesta di archiviazione del p.m.. D’altro canto la mancanza di interesse al ricorso del B. è fatta palese, in difetto – ripetesi – di qualsiasi indicazione di eventuali finalità suscettibili di essere soddisfatte con l’accoglimento del ricorso, dal semplice rilievo che l’archiviazione non lede gli interessi civilistici del ricorrente, rispetto ai quali non crea alcun limite o sbarramento, giacchè manca ogni accertamento del fatto reato e potendo l’interessato comunque aderire il giudice civile a tutela dei propri interessi risarcitori (art. ex Cass. Sez. 5, 11.1.2008 n. 5373, Versienti, rv. 239113).

Analogamente fuorvianti vanno ritenuti, nel caso in esame, i richiami alla inderogabilità della regola di competenza funzionale prevista dall’art. 11 c.p.p., operante anche in presenza di una archiviazione parziale dei fatti reato concernenti magistrati. Per la semplice ragione che l’episodio o la vicenda di cui è stata decretata l’archiviazione censurata dal ricorrente non è mai stata connessa in senso proprio ai fatti che hanno dato luogo allo "spostamento" della competenza presso il Tribunale di Perugia. Sicchè correttamente il g.i.p. del Tribunale di Perugia, archiviato il procedimento della cui cognizione era stato investito, ha rilevato il delinearsi di un fatto ulteriore, diverso e non connesso (quello riguardante lo scritto difensivo ingiurioso dell’avv. F.) rispetto a quelli valutati ex art. 11 c.p.p., e si è spogliato di tale fatto, nell’evidente difetto dei presupposti per il radicamento della competenza derogatoria di cui al citato art. 11 c.p.p..

La sola lettura del provvedimento di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Perugia, versato in atti, suffraga la circostanza della estraneità dei fatti attribuiti dall’Avv. F. all’oggetto del separato procedimento perugino, laonde il p.m. del Tribunale umbro li ha congruamente rimessi al vaglio del competente p.m. presso il Tribunale di Teramo, non essendo configurabile alcuna casistica giustificante la perpetuatio jurisdictionis.

Alle esposte conclusioni non fanno velo i rilievi additivi esposti nelle memorie difensive del ricorrente depositate in data 16.3.2011 (l’eccezione di tardività – inidoneità dell’avviso di fissazione di precedente udienza di trattazione del ricorso è stata accolta dal collegio con rinvio del giudizio a nuovo ruolo) ed in data 9.6.2011 (sono riproposti pedissequamente i motivi di censura già illustrati nel ricorso).

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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