Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– il ricorrente è un cittadino extracomunitario per il quale era stata presentata istanza di emersione,
la domanda è stata respinta perché il datore di lavoro (peraltro, un ragazzo del 1989 che difficilmente può avere bisogno a casa di due collaboratori domestici) aveva presentato due domande,
– la domanda del ricorrente era la prima in ordine temporale,
– il datore di lavoro ha rinunciato ad assumere il ricorrente pur di regolarizzare il secondo,
– l’amministrazione ha avallato questa richiesta ed ha regolarizzato il secondo,
ma così facendo ha sbagliato, perché avrebbe dovuto regolarizzare il primo e dichiarare inammissibile la domanda presentata per il secondo in quanto presentata da parte di soggetto non più legittimato,
– l’amministrazione se ne è resa conto ed ha parto in autotutela un procedimento per rimediare, ma il provvedimento finale non è arrivato alla data dell’udienza,
– ne consegue che il ricorso deve essere accolto, spese compensate, stante la non linearità del comportamento del datore di lavoro che ha indotto in errore l’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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