T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario per il quale era stata presentata istanza di emersione,

la domanda è stata respinta perché il datore di lavoro (peraltro, un ragazzo del 1989 che difficilmente può avere bisogno a casa di due collaboratori domestici) aveva presentato due domande,

– la domanda del ricorrente era la prima in ordine temporale,

– il datore di lavoro ha rinunciato ad assumere il ricorrente pur di regolarizzare il secondo,

– l’amministrazione ha avallato questa richiesta ed ha regolarizzato il secondo,

ma così facendo ha sbagliato, perché avrebbe dovuto regolarizzare il primo e dichiarare inammissibile la domanda presentata per il secondo in quanto presentata da parte di soggetto non più legittimato,

– l’amministrazione se ne è resa conto ed ha parto in autotutela un procedimento per rimediare, ma il provvedimento finale non è arrivato alla data dell’udienza,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto, spese compensate, stante la non linearità del comportamento del datore di lavoro che ha indotto in errore l’amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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