T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto respingere una istanza di emersione per insufficienza di reddito del datore di lavoro,

– il datore di lavoro è altro cittadino extracomunitario (tale T.R.), i cui redditi in effetti da soli non sarebbero sufficienti a superare la soglia dell’art. 1ter l. 102/09,

– ma il datore di lavoro conviveva alla data in cui ha presentato la domanda con altro cittadino extracomunitario (M.S.), i cui redditi sommati a quelli del datore di lavoro consentivano di superare la soglia,

– dopo aver presentato la domanda, il datore di lavoro è andato a vivere per proprio conto, questo ha indotto in errore l’amministrazione che ha calcolato i suoi soli redditi e ne ha constatato l’insufficienza per superare la soglia dei 20.000 euro,

– ma come sostiene il difensore in corso andava verificata la situazione esistente alla data della domanda, e non quella modificatasi in corso di procedimento, perché la c.d. emersione dei cittadini stranieri è un condono di una situazione di illegalità, ed in tutti i procedimenti di condono i requisiti devono essere posseduti e si cristallizzano alla data della domanda,

– ne consegue che alla data della domanda il ricorrente era soggetto che poteva essere ammesso alla emersione, che le modifiche successive della sua situazione non dovevano incidere sul provvedimento che l’amministrazione avrebbe dovuto assumere,

– nella relazione depositata in corso di causa l’amministrazione evidenzia che probabilmente nel caso in esame è stato fatto un uso elusivo dell’istituto dell’emersione per regolarizzare un rapporto di lavoro fittizio, e mette il dito sulla piaga della totale inverosimiglianza della situazione che si è venuta a determinare a seguito dell’emersione di una pletora di asseriti collaboratori domestici di datori di lavoro che sono cittadini extracomunitari e che hanno redditi talmente bassi da non potersi permettere un collaboratore domestico (e che, come spiega molto bene la relazione, occuperanno per una parte maggioritaria le quote dei flussi, ostacolando le esigenze reali del mercato del lavoro); si tratta di constatazione di assoluto buon senso, ma che non è idonea a mutare il giudizio sulla definizione del caso in esame, in cui il reddito minimo di 25.000 euro formalmente era posseduto dal nucleo familiare del datore di lavoro del ricorrente, e che dovrebbe essere rivolta al legislatore che ha previsto un istituto che per le maglie larghe con cui era stato concepito si è prestato più ad utilizzi fraudolenti che alla sanatoria di reali rapporti lavorativi domestici;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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