Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-12-2011, n. 25678 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/1/07 la Corte d’Appello di Catanzaro accolse l’appello proposto il 7/5/04 da L.P.G. avverso la sentenza del 10/6/03 del giudice del lavoro del Tribunale di Rossano, che le aveva rigettato la domanda finalizzata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1998 sulla base della accertata mancanza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato per il biennio di riferimento 1997-98, dopo aver rilevato che la produzione in secondo grado del certificato di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo in questione costituiva valida prova, in assenza di elementi contrari alla tesi della ricorrente, dell’esistenza del rapporto lavorativo agricolo di tipo subordinato.

Conseguentemente la Corte d’appello condannò l’Inps a corrisponderle l’indennità di disoccupazione per l’anno 1998, oltre accessori di legge, mentre compensò le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, che affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di censura l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe dovuto trascurare la circostanza della tardività della produzione in appello, ad opera della ricorrente, del certificato di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e al riguardo richiama l’orientamento formatosi sulla sentenza n. 8202 del 20/4/2005 delle Sezioni unite di questa Corte in tema di tempestività dell’assolvimento degli oneri probatori e delle corrispondenti preclusioni e decadenze nel rito del lavoro. Inoltre, a conforto della eccepita tardività di cui innanzi, la difesa dell’ente previdenziale adduce che il suddetto certificato non era stato nemmeno indicato nel ricorso di primo grado e che in appello la ricorrente non aveva affatto giustificato il ritardo nella produzione del documento. Il ricorso è infondato.

Invero, come si è già affermato (Cass. sez. lav. n. 5878 dell’11/3/2011) "nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato." Orbene, nel caso di specie, da una parte, risulta dal fascicolo di primo grado che nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, nel sostenere l’assunto dello svolgimento di attività lavorativa agricola, fece espresso riferimento alla produzione di un estratto contributivo e ad un ricorso indirizzato in sede amministrativa al Comitato Provinciale dell’Inps; dall’altra, nessuna contestazione fu mossa all’esistenza di tale estratto da parte della difesa dell’Inps che evidenziò, anzi, di aver disposto indagini e di aver attivato la procedura di cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza. In pratica, nel caso in esame, l’esistenza di specifiche allegazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla sussistenza del presupposto dell’espletamento dell’attività agricola, da una parte, e le puntualizzazioni dell’istituto previdenziale in merito all’attivazione di una procedura di cancellazione della controparte dagli elenchi dei lavoratori agricoli, dall’altra, non potevano non indurre la Corte d’appello ad avvalersi dei suoi poteri ufficiosi nell’ammettere la produzione documentale oggetto di contestazione, offerta dalla lavoratrice, al fine precipuo di ricerca della verità sostanziale per la decisione della lite.

D’altronde, non va sottaciuto che nella stessa decisione n. 8202 del 20/04/2005 delle Sezioni unite di questa Corte, richiamata dalla difesa dell’Inps, è stato precisato che il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento -ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nei giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Il ricorso dell’Inps va, pertanto, respinto.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in cui L.P.G. è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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