T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento impugnato si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di condanna pronunciata dal GUP Tribunale Brescia 7 febbraio 2007 irr. il 28 febbraio successivo alla pena di mesi otto di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti, nonché per vari pregiudizi di polizia (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il ricorrente a fondamento del ricorso deduce in sintesi estrema l’omessa considerazione della sua situazione familiare. Va precisato che lo stesso, con riferimento al caso di specie, non può dirsi soggetto il quale abbia esercitato, come parte attiva ovvero passiva, il diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto (v. ricorso p. 1 terzultima riga) risulta esercitato nei suoi confronti dal padre, col quale però non allega alcun attuale rapporto, anche di convivenza. Diversa questione è poi che il di lui fratello abbia esercitato il diritto stesso per far giungere in Italia la propria moglie e la figlioletta (ricorso, p. 2 dodicesimo rigo);

– che il suddetto pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., è in linea di principio di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, con soluzione normativa giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148. Il Collegio non ignora la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si veda da ultimo C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6566, secondo la quale la situazione familiare dell’interessato andrebbe valutata anche quando egli non abbia, così come richiede la lettera della legge, esercitato il diritto al ricongiungimento, per asserite ragioni di parità di trattamento. Ritiene però che tale indirizzo vada motivatamente disatteso, sia perché appare improprio estendere una normativa di eccezionale favore, sia perché le due situazioni in effetti sono materialmente diverse. Infatti, dalla presentazione di una domanda di ricongiungimento si desume, secondo logica, l’esistenza di una famiglia formata al di fuori della realtà italiana, rispetto alla quale appare ragionevole la previsione di una maggior tutela;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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