Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-12-2011, n. 25677 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.E. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 29 agosto 2008 nei confronti dell’Agenzia del territorio della regione Lombardia.

La controversia concerne il licenziamento intimato dall’Agenzia al M., collaboratore tributario nell’uffici provinciale di (OMISSIS), per aver falsamente attestato la sua presenza in ufficio, allontanandosi senza permesso dopo aver timbrato il cartellino facendo risultare orari di entrata e di uscita diversi da quelli effettivi.

Il M. impugnò il licenziamento dinanzi al Tribunale di Bergamo, che respinse il ricorso.

Propose appello, ma la Corte di Brescia, con la sentenza ora impugnata, lo respinse.

Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi.

L’Agenzia del territorio si difende con controricorso.

Il M. ha anche depositato una memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 653 c.p.p. perchè la Corte, a suo parere, avrebbe parificato l’efficacia di una sentenza penale di proscioglimento a quella di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Premesso che il M. fu condannato in primo grado per il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e che in secondo grado venne prosciolto per prescrizione del reato, il problema che si pone non è quello della efficacia del processo penale nel processo civile.

La Corte d’appello è stata attenta nella motivazione. Essa da atto che il Tribunale del lavoro ritenne comunque accertati i fatti non in forza della sentenza perchè gli stessi non furono negati dallo stesso dipendente e risultavano dagli accertamenti compiuti dai carabinieri con i loro appostamenti. Tanto il Tribunale che la Corte poi effettuano un’accurata disanima delle dichiarazioni e delle deduzioni difensive fatte dal lavoratore in sede disciplinare, spiegando perchè da tali dichiarazioni si desume che i fatti erano veri.

Quindi la Corte non parifica la sentenza penale di applicazione della prescrizione ad una sentenza penale di condanna, ma ritiene accertati i fatti quali risultavano dalle relazioni dei carabinieri per la semplice ragione che il lavoratore nelle sue deduzioni in sede disciplinare, non li ha negati, ma anzi ha fatto affermazioni che ne implicavano la ammissione.

Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, per avere l’amministrazione violato l’obbligo di svolgere un’autonoma attività istruttoria in ordine ai fatti addebitati al lavoratore, non potendo il contegno non negatorio di quest’ultimo invertire l’onere della prova gravante sull’amministrazione e per essersi il giudice di merito "affidato unicamente a prove e fatti assunti in sede penale e mai trasfusi in una sentenza di condanna irrevocabile".

Anche questo motivo è infondato fin dal suo presupposto.

Una lettura attenta della sentenza mostra che il giudice ha ritenuto accertati i fatti non solo in base alle risultanze del processo penale ma anche e fondamentalmente in base alle ammissioni contenute nelle deduzioni fatte dal lavoratore in sede disciplinare.

E’ una valutazione di merito, che la Corte ha motivato coerentemente, non specificamente contestata.

Con il terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 oltre che dell’art. 24 Cost. e violazione dell’art. 25, comma 5, del ccnl Comparto ministeri del 1995.

La Corte avrebbe errato nel sovrapporre il suo giudizio a quello diverso della contrattazione collettiva ed avrebbe errato nel legittimare la sanzione comminata sulla base di fatti diversi da quelli meno gravi contestati originariamente.

Questo secondo profilo, che denunzia una violazione del criterio della immutabilità degli addebiti, introduce un tema che non faceva parte dei motivi di appello sui quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, esposti nella prima parte della sentenza. Il ricorrente, avrebbe, pertanto, dovuto riportare i passaggi del suo ricorso con il quale, a suo dire, aveva formulato la censura, e quelli del ricorso introduttivo, con il quale aveva sottoposto l’assunto al giudice di primo grado. Sotto questo profilo il ricorso viola quindi il criterio dell’autosufficienza.

L’altra questione posta costituì invece motivo di gravame e sul punto la Corte ha risposto in maniera impeccabile, spiegando in modo chiaro e convincente perchè la diversa fattispecie prevista dal contratto collettivo non può ritenersi più grave di quella oggetto del presente giudizio. Il ragionamento della Corte d’appello, pienamente condivisibile e comunque attinente al merito della decisione, non è oggetto di specifica critica.

Il quarto motivo, infine, è inammissibile perchè manca il quesito di diritto, necessario a pena di inammissibilità, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza impugnata.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte che perde il giudizio al rimborso delle spese alla controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso alla controricorrente; delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 Euro, nonchè 2.500,00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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