Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 81/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 964/2008 proposto da Giuliani Livio, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’annullamento

della nota del Presidente dell’ISPESL in data 18.3.2008 A00380000345/08, recante diniego all’accesso alla documentazione relativa ai progetti preliminari che l’ISPESL ha accettato di presentare per il bando relativo ai giovani ricercatori del Ministero della Salute.

Visto il ricorso, notificato il 24.4.2008 e depositato presso la segreteria il 23.5.2008 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza camerale del 14 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Barichello, in sostituzione di Giuliani, e Cerillo per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

FATTO E DIRITTO

Espone il ricorrente di aver presentato istanza di accesso, a sensi della L. n. 241/90, relativamente ai progetti preliminari che l’ISPELS ha accettato di presentare per il bando relativo ai giovani ricercatori pubblicato dal Ministero della Salute.

Con nota del 18.3.2008 il Presidente dell’ISPELS ha denegato l’accesso, adducendo, per un verso, la genericità della richiesta avanzata dall’istante, per altro verso, l’inaccoglibilità della richiesta, con riguardo ai progetti presentati, in mancanza di un interesse al riguardo facente capo al richiedente.

Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, parte istante ha denunciato l’illegittimità del diniego, ribadendo la sussistenza del proprio interesse all’acquisizione della documentazione, da cui la domanda di annullamento del diniego opposto e la conseguente condanna dell’amministrazione intimata all’esibizione della documentazione richiesta.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la cui difesa ha ribadito la legittimità del diniego opposto, con conseguente reiezione del ricorso proposto dall’istante.

Alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Collegio, esaminati gli atti e valutate le controdeduzioni della resistente;

rilevato che, quanto al punto 1 dell’istanza presentata dal ricorrente, il diniego di accesso è legittimo, in quanto la richiesta appare genericamente formulata, così traducendosi in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, senza alcun specifico riferimento ad un interesse, correlato all’accesso, facente capo all’istante;

rilevato, altresì, con riguardo al punto 2 della richiesta, che non risulta operata alcuna associazione fra il progetto presentato dalla ricercatrice Gilberti (cui peraltro il ricorso non è stato notificato) e l’unità funzionale d’appartenenza della stessa, di cui il ricorrente dichiara di essere coordinatore;

che pertanto non è dato rilevare la sussistenza di un interesse personale facente capo al ricorrente, tenuto conto della natura e del contenuto del bando, rivolto ai singoli ricercatori che gestiranno in materia autonoma i fondi per la ricerca assegnati, e soprattutto del mancato collegamento di tale ricerca con l’apparato facente capo all’unità cui appartiene il ricorrente;

che, quindi, il ricorso è infondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 964/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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