Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 14-07-2011, n. 27744 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciando ai sensi dell’art. 98 c.p., e dell’art. 129 c.p.p., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di I.G. e M.A.L. – imputati per i reati di furto aggravato in concorso con altre persone maggiorenni e di danneggiamento – per immaturità al momento dei fatti (verificatisi il (OMISSIS)).

Riteneva il giudicante che residuava un consistente dubbio sulla capacità di intendere e di volere degli imputati sul rilievo che lo I. aveva avuto ben quattro bocciature ed il M. due e ciò costituiva "indice sicuro di una rilevante difficoltà nel percorso di maturazione". Riteneva, inoltre, il giudicante che tale prova (a carico dell’accusa) non potesse essere acquisita nella fase dibattimentale perchè non era possibile accedere ad una simile valutazione a distanza di tanto tempo dalla commissione del fatto.

Pertanto, non essendo sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere andava dichiarato il non luogo a procedere.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Torino ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo lamenta l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento all’art. 418 c.p.p. e ss., giacchè il GIP aveva pronunciato la sentenza di non doversi procedere dopo che il PM aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio. Con lo stesso motivo lamenta la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), sostenendo che: il difetto di imputabilità, nella specie sotto il particolare profilo della incapacità di intendere e di volere a cagione della minore età di un giovane comunque ultraquattordicenne al momento del fatto non è una delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., con la conseguente violazione del citato art. 178 che prescriva a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private.

Con il secondo motivo si duole della violazione della legge penale con riferimento all’art. 98 c.p. sostenendo che nulla era scritto in sentenza sui fatti oggetto d’imputazione; l’asserito difetto di prova di capacità di intendere e di volere era stato dedotto da sintetiche considerazioni che trascuravano quanto risultava dagli atti circa la natura e le concrete ed eloquenti modalità dei fatti delittuosi in questione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, come correttamente rilevato dal PG ricorrente, il provvedimento impugnato non è affetto da abnormità genetica, rientrando nel potere del Gup la pronuncia della sentenza di proscioglimento, nè da abnormità funzionale, non determinando tale atto tipico alcuna situazione di stallo processuale, ma è illegittimo, perchè viziato da nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c): la definizione della controversia su iniziativa "improvvisa" del giudice e senza avere posto le parti processuali nella condizione di interloquire sull’oggetto della stessa penalizza la partecipazione del P.M. al procedimento, precludendogli l’esercizio di quelle facoltà tese eventualmente a meglio definire e supportare l’accusa e viola il diritto di difesa dell’imputato, aspetto quest’ultimo che, pur non dedotto dalla parte direttamente interessata, ben può essere rilevato d’ufficio, oltre che delle parti private presenti nel processo (v. Sezioni unite, 25 gennaio 2005, PG in proc. De Rosa, rv.

230530).

Anche il secondo motivo è fondato giacchè l’argomentazione adottata dal giudicante è del tutto inadeguata. In tema di imputabilità del minore infradiciottenne è principio consolidato che la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, a differenza di quella dell’adulto, non è presunta, ma dev’essere accertata in concreto. A tal fine è ius receptum che: non è necessario l’esperimento di apposita perizia, in quanto l’accertamento delle anzidette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico – specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto; la relativa prova è, ovviamente, acquisibile anche in sede dibattimentale, con qualsivoglia modalità, pure sulla base della mera valutazione del comportamento dell’imputato in rapporto alla fattispecie concreta.

Alla luce di tali principi, è sicuramente erronea la valutazione compiuta in sede di udienza preliminare, laddove, da una parte si fonda apoditticamente "un consistente dubbio" sulla capacità di intendere e di volere degli imputati sui pessimi esiti scolastici e, dall’altra, si esclude la possibilità di acquisire nella fase dibattimentale la prova della capacità di intendere e di volere assumendo una grande distanza temporale dal fatto senza alcun riferimento all’immediata percepibilità da parte del minore del disvalore sociale dei fatti. Che è uno dei parametri di giudizio capace di rivelare la maturità del minorenne.

L’errore procedurale rilevato con il primo motivo impone che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso:

il Gup di detto Tribunale, in persona diversa da quella che ha pronunciato la decisione che si annulla, dovrà procedere agli adempimenti di cui all’art. 418 c.p.p. e ss., e, nell’ambito dell’udienza preliminare, adotterà, in piena libertà di giudizio, il provvedimento che riterrà più opportuno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale dei minorenni di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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