T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1126 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la Questura di Bergamo con la nota del 15.6.2011, depositata dall’Avvocatura dello Stato il 27.6.2011, ha comunicato di essersi determinata – a seguito del sopravvenire della sentenza 27.4.2011 della Corte d’appello di Brescia che ha assolto il ricorrente per non aver commesso il fatto per il reato per cui era intervenuta la condanna di I grado – ad attivare la procedura di annullamento in autotutela dell’atto qui impugnato;

– conseguentemente deve ritenersi esser venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, che va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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