Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 14-07-2011, n. 27743 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.V. ricorre avverso la sentenza che ha applicato nei suoi confronti la pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis.

Si lamenta dell’intervenuta applicazione della confisca, che sarebbe illegittima in ragione del tempo di commissione del reato ( (OMISSIS)), siccome introdotta come ipotesi di confisca obbligatoria solo con il cosiddetto "decreto sicurezza" di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La confisca di che trattasi non poteva essere applicata ratione temporis perchè solo con il cosiddetto "decreto sicurezza" di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è stata introdotta la "confisca obbligatoria, in caso di sentenza di condanna o di "patteggiamento nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c): tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e tale misura, secondo assunto pacifico, non è applicabile retroattivamente, in ragione della natura sanzionatoria e repressiva che caratterizza tale misura ablativa (cfr. Corte costituzionale, sentenza 4 giugno 2010 n. 196;

Sezioni unite, 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo; nonchè, di recente, Sezione 4^, 18 marzo 2010, Sciano).

Va anzi soggiunto, per completezza, che tale confisca anche ora, dopo le ulteriori modifiche introdotte con la L. 29 luglio 2010, n. 120, che l’hanno qualificata espressamente come sanzione amministrativa accessoria, non potrebbe trovare applicazione retroattiva a fatti commessi prima della novella del 2008, che l’ha introdotta, non potendosi in senso contrario invocare l’opposto principio della retroattività sulla base dell’erroneo presupposto che si tratti di misura di sicurezza (Sezione 4^, 23 novembre 2010, Proc. Gen. App. Venezia in proc. Forconi).

Si impone l’annullamento in parte qua.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo; confisca che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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