Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 14-07-2011, n. 27742 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il PG di Ancona ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il giudice di pace di Ripatransone, nell’ambito di procedimento penale attivato a seguito di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero a carico di B.M. per il reato di cui all’art. 590 c.p., lesioni colpose provocate a seguito di incidente stradale in danno di S.L. e T.M., pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela argomentando sul fatto che le persone offese non si erano presentate all’udienza, onde tale assenza doversi ritenersi integrare la remissione tacita della querela vi era stato del resto risarcimento del danno, mentre doveva ritenersi perfezionata anche l’accettazione tacita della querela, perchè l’imputato, non presente, nonostante notificazione di esplicito avviso che l’eventuale assenza sarebbe stata valutata quale "accettazione tacita", non si era presentato e ciò integrava appunto i presupposti della accettazione tacita.

Il ricorso merita accoglimento.

Non possono ritenersi integrati i presupposti della remissione tacita della querela. Infatti, secondo assunto qui condiviso, nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela ipotesi di cui qui non vi è neppure traccia in parte motiva – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p.p., comma 2, (cfr. Sezioni unite, 30 ottobre 2008, PM in proc. Viele; nonchè, Sezione 5^, 18 settembre 2009, Proc. gen. App. Ancona in proc. Garcia).

A questo punto, non interessa interloquire sull’ulteriore profilo del l’accettazione tacita della querela, che, invece, potrebbe ravvisarsi in ragione dei principi espressi dalle Sezioni unite, 25 maggio 2011 PG in proc. Marano. Infatti, pur mancando ad oggi il deposito della motivazione della decisione, l’informazione provvisoria diffusa dal Massimario esprime il principio di diritto secondo cui se il querelato ritualmente citato non compare in udienza – ed è posto a conoscenza o ®in grado di conoscere- l’intervenuta remissione della querela – si determina ®mancanza di ricusa- della stessa remissione, e dunque matura l’estinzione del reato.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Ripatransone per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Ripatransone per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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