Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 14-07-2011, n. 27740 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.A. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di pace di Roma io riteneva responsabile del reato di lesioni colpose conseguenti ad incidente stradale, commesso in data (OMISSIS), in danno di P.S..

All’imputato è stato addebitato di avere impegnato, alla guida di un ciclomotore, l’incrocio di (OMISSIS), nonostante la luce rossa del semaforo, così andando ad urtare il ciclomotore condotto da P.S., provocando a quest’ultima lesioni personali giudicate guaribili in giorni ventiquattro.

Il ricorrente articola due motivi.

Con il primo lamenta la nullità della ordinanza dichiarativa di contumacia – e degli atti conseguenti – in quanto adottata in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 420 quater c.p.p., che impone al giudice di dichiarare la contumacia dell’imputato solo dopo aver sentito le parti.

Con il secondo motivo si sostiene che le dichiarazioni dei testi presenti al momento del fatto non consentivano di affermare con certezza che il T. fosse alla guida del ciclomotore al momento del fatto.

Con il terzo motivo si duole del diniego delle attenuanti generiche.

E stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato con la quale è stato chiesto dichiararsi l’intervenuta prescrizione del reato.

E’ stata altresì depositata memoria difensiva nell’interesse della parte civile con la quale è stato chiesto dichiararsi il rigetto/inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto all’eccepita nullità dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, in conformità all’orientamento consolidato di questa Corte (v. Sezione 6^, 8 luglio 1994, Spedicato, rv. 199564) si osserva che la mancata audizione delle parti prima della dichiarazione di contumacia deve essere eccepita, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, subito dopo tale dichiarazione dal difensore che rappresenta l’imputato.

La doglianza è, pertanto, manifestamente infondata giacchè non risulta che tale eccezione sia stata formulata nel termine suddetto.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il profilo di colpa a lui addebitato è stato correttamente e logicamente argomentato dal giudicante valorizzando, oltre le univoche dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al momento dell’incidente e della parte offesa, che hanno fornito una descrizione dell’investitore corrispondente all’imputato, il dato che lo stesso, fermatosi subito dopo l’incidente, ha dichiarato le sue generalità e dal contrassegno di identificazione del motorino, da cui è risultato che il mezzo era intestato proprio a T.A..

Manifestamente Infondata la censura sul diniego delle generiche. Va ricordato che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione 6^, 28 ottobre 2010, Straface). Da queste premesse, deve apprezzarsi la coerenza ai principi suindicati della determinazione giudiziale, che ha negato la concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento ai numerosi precedenti penali del T..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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