Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-12-2011, n. 25900

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che L.I. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari del 12 marzo 2010 che ha confermato il rigetto dell’impugnazione relativa al diniego di concessione dello status di rifugiato;

letto il controricorso del Ministero dell’interno;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *